9 Settembre 2015

Tassazione separata: sempre obbligatorio l’avviso bonario

di Massimo Conigliaro
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Obbligatorio il preventivo invio dell’avviso bonario in caso di liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, a prescindere dalla sussistenza o meno di condizioni di incertezza sulla pretesa impositiva. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14544 del 13 luglio 2015.

Sopita la querelle sull’obbligo della comunicazione di irregolarità nel caso di imposte dichiarate e non versate dal contribuente – atteso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non esservi tale onere – la pronuncia in rassegna si segnala per avere valorizzato in modo differente la disposizione prevista dall’art. 6 comma 5 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e richiamata dal comma 412 dell’art. 1 della L. 311/2004.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza resa dalla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, lamentando il fatto che il giudice di appello aveva annullato una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa a redditi soggetti a tassazione separata, ritenendo decisivo il mancato invio alla parte contribuente dell’invito bonario di pagamento o di altra comunicazione che appariva obbligatoria dopo l’entrata in vigore del Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dell’art. 1, comma 4, 12/2004 n. 311, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Sosteneva l’amministrazione finanziaria che l’invito bonario anche in tema di redditi soggetti a tassazione separata era dovuto solo in presenza di incertezze di aspetti rilevanti della dichiarazione. Resisteva con controricorso, sostenendo la propria tesi, la parte contribuente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire che “In tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, richiamando in proposito un precedente del 2014” (Ord. n. 11000 del 20.5.2014).

Ora, nel caso di specie – si legge nella pronuncia della Cassazione – la CTR ha escluso che l’avviso bonario fosse necessario per le ipotesi di somme indicate dal contribuente nella dichiarazione e non versate o quando sia stato commesso un evidente errore materiale, invece ritenendo dovuta detta comunicazione “… in tutti gli altri casi, specie se vengono comminate sanzioni ed accessori“, trattandosi di veri e propri atti impositivi, nemmeno potendosi imporre al contribuente di recarsi presso gli Uffici per ottenere chiarimenti o l’eliminazione e riduzione delle sanzioni.

Quanto ai redditi soggetti a tassazione separata ai quali si riferiva la cartella, la sentenza, ritenendo necessario il preventivo invio dell’avviso bonario, si è invece uniformata ai principi giurisprudenziali già espressi dalla Suprema Corte: il ricorso è stato quindi rigettato e l’Agenzia delle Entrate condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Invero, l’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004 prevede che l’Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione della conseguente sanzione e degli interessi previsti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

Si tratta di un principio da tenere bene a mente, che impone all’ente impositore una particolare attenzione prima dell’iscrizione a ruolo di somme che – apparentemente – possono sembrare dovute in quanto dichiarate dal contribuente; la giurisprudenza, però, ha inteso valorizzare l’aspetto della liquidazione delle imposte e, considerando che la quantificazione delle somme dovute dal contribuente avviene ad opera dell’ufficio, è necessario recapitare al contribuente – a pena di nullità dell’iscrizione a ruolo – l’avviso bonario, stimolando così l’eventuale contraddittorio. E ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di aspetti controversi sulla liquidazione.