29 Gennaio 2016

Superammortamenti: esclusione ai fini Irap

di Alessandro Bonuzzi
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L’Agenzia delle entrate, in occasione del Forum di Telefisco di ieri, ha fornito numerose indicazioni anche sulla nuova disciplina dei
superammortamenti introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Come noto, trattasi di una misura che ha lo scopo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso la maggiorazione del relativo costo di acquisto del 40% ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.
Sin da subito si è insinuato il dubbio circa l’ambito operativo del beneficio, ovverosia se questo poteva riguardare, oltre che le imposte sul reddito, anche l’imposta regionale sulle attività produttive.
L’Agenzia ha chiarito che, posto il riferimento della norma alle sole imposte sui redditi,
l’agevolazione rileva esclusivamente ai fini Ires e Irpef.
Diversamente,
la maggiorazione dell’ammortamento non produce – in ogni caso – effetti per quanto riguarda l’Irap; ciò vale anche per i soggetti Irpef che calcolano la base imponibile secondo le regole previste per il reddito d’impresa.
Condizione per fruire del beneficio è che l’investimento sia realizzato in una ben definita finestra temporale. In particolare, il bonus compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Per i beni acquisiti in proprietà, a norma dell’articolo 109 comma 2 lettera a) Tuir, si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione del bene. Pertanto, per fruire dell’agevolazione è necessario che i beni siano consegnati o spediti entro il 31 dicembre 2016. Tuttavia, atteso che il bonus è legato all’ammortamento, ulteriore requisito è rappresentato dall’entrata in funzione del bene, senza la quale il processo di deducibilità del costo non può iniziare.
In pratica,
la consegna del bene mobile rileva per verificare se l’investimento è agevolabile;
l’entrata in funzione rileva ai fini della decorrenza del beneficio. L’Agenzia ha condiviso tale ragionamento. Pertanto, se il bene viene consegnato entro il 31 dicembre 2016 ma entra in funzione solo nel 2017, l’investimento è agevolabile ma la quota incrementale dell’ammortamento sarà fruibile solo dal 2017.
È stato altresì affrontato il legame tra l’ammortamento civilistico e il beneficio fiscale. Appariva evidente che il bonus si traduce in una variazione in diminuzione in Unico, tuttavia, non era chiaro il comportamento da adottare quando l’ammortamento imputato in bilancio è inferiore rispetto all’importo calcolato applicando al costo del bene l’aliquota fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988.
In particolare, in questo caso, il dubbio era se, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il 40% deve essere applicato all’importo dell’ammortamento civilistico oppure a quello che sarebbe stato l’importo dell’ammortamento secondo le aliquote fiscali.
A riguardo, l’Ufficio ha precisato che
rileva comunque l’importo dell’ammortamento fiscale in quanto la maggiorazione non è in alcun modo correlata con valutazioni di bilancio.
Interessanti conclusioni sono state formulate anche per quanto riguarda i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro.
La possibilità di dedurre integralmente il costo nell’esercizio in cui il bene è acquistato non viene meno anche se, per effetto della maggiorazione del 40%, l’importo unitario supera la soglia stabilita dall’articolo 102, comma 5, Tuir. Quindi, il limite, una volta applicato il 40%, si alza a 722,40 euro (=516*1,40).
Ancora, con riferimento alla disciplina delle società di comodo, è stato chiarito che:
  • da una parte, la maggiorazione del 40% del costo non rileva ai fini del calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società non operative;
  • dall’altra, la quota incrementale riduce il reddito minimo presunto da considerare.
Da ultimo, si evidenza la conferma
dell’esclusione dal beneficio per i contribuenti forfettari, poiché per questi soggetti l’ammontare dei costi non rileva per il calcolo del reddito imponibile, e
della possibilità, invece, di fruire dell’agevolazione per coloro che adottano il regime dei minimi.
 
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