21 Settembre 2017

Spese di formazione professionali: nuove regole, nuovi dubbi

di Alessandro Bonuzzi
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La L. 81/2017 (il cd. Jobs Act del lavoro autonomo), recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha introdotto nuove disposizioni relative alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di formazione.

Per effetto delle modifiche, l’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevede che, a decorrere dal 2017, le spese sostenute per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.

Secondo le regole in vigore fino al 2016, invece, le spese di formazione erano deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto, dovendo far scontare la deducibilità limitata anche alle connesse spese di viaggio e soggiorno.

È evidente come le nuove regole siano più vantaggiose rispetto a quelle applicabili in passato; tuttavia, dovrà essere fatta chiarezza su due aspetti di non poco conto ad oggi ancora dubbi.

Il primo riguarda la gestione delle spese eccedenti il plafond di 10.000 euro. Difatti, se è pacifico che la parte del costo di iscrizione all’evento formativo eccedente il tetto di deducibilità deve essere considerata indeducibile, qualora invece lo splafonamento sia riconducibile alle spese di viaggio, vitto e alloggio (ossia soggiorno), sostenute per la partecipazione all’evento, il trattamento fiscale appare controverso.

È il caso, ad esempio, in cui il costo di iscrizione al corso è pari a 10.000 euro, e, nell’ambito della partecipazione all’evento, il professionista sostiene anche 200 euro tra cena e pernottamento. Ebbene, il dubbio è se le spese di vitto e alloggio:

  • debbano essere considerate indeducibili poiché eccedenti il limite di 10.000 euro; oppure
  • possano essere ricondotte alla regola generale, divenendo allora deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi.

In attesa di chiarimenti sul punto, la prima soluzione sembra quella più convincente: le spese di vitto e alloggio riconducibili all’evento formativo dovrebbero “acquisire” la natura di spese di formazione e, conseguentemente, dovrebbero scontare il relativo regime fiscale, nel bene – deducibilità al 100% in caso di non superamento del plafond – e nel male – indeducibilità al 100% in caso di splafonamento.

Il secondo aspetto sul quale è doveroso un pronunciamento da parte delle Autorità fiscali riguarda le modalità con le quali le nuove regole operano nei confronti degli studi associati.

Innanzitutto, va chiarito se il tetto di deducibilità è “fisso”, essendo riferito complessivamente allo studio, oppure è “mobile”, dipendendo dal numero dei professionisti dello studio. In quest’ultima ipotesi, che peraltro appare la più ragionevole, il plafond di deducibilità sarebbe pari al prodotto tra il numero degli associati e l’importo di 10.000 euro (in pratica si dovrebbe calcolare un plafond globale).

Volendo assumere questa tesi come quella corretta, si pone poi un’ulteriore questione: rileva comunque il tetto di 10.000 euro per ciascun professionista oppure, a questo punto, ciò che conta è che non venga superato il plafond globale dello studio, in modo tale che se, in presenza di due associati, uno spende zero e l’altro 20.000, non si verifica alcun splafonamento? Per il momento, la soluzione più ragionevole parrebbe essere quella di ritenere che per il singolo professionista rilevi comunque il tetto pro-capite di 10.000.

Non resta che attendere la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Novità fiscali della manovra correttiva e del Jobs Act