7 Agosto 2017

Spese di rappresentanza “più” deducibili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con la soppressione dell’area straordinaria del conto economico si incrementa il plafond delle spese di rappresentanza deducibili, poiché i componenti straordinari positivi di reddito sono collocati in gran parte nella voce A.5 del conto economico. È bene ricordare, in linea generale, che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, disciplinati nello specifico dal decreto 19.11.2008 che definisce tali quelle spese, semprechè effettivamente documentate, sostenute per l’erogazione di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, sia pure in via potenziale, benefici economici per l’impresa o che comunque siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

A titolo indicativo, il citato decreto contiene alcuni esempi di spese che si qualificano di rappresentanza, tra cui:

  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte iniziative promozionali per favorire la vendita dei beni o dei servizi dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività religiose o nazionali;
  • le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, filiali, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi dell’impresa;
  • ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente.

Oltre al requisito dell’inerenza, come poc’anzi descritto, la deduzione delle spese di rappresentanza richiede anche la congruità delle stesse, il cui parametro di calcolo è costituito dai ricavi ed altri proventi prodotti dall’impresa nel corso del periodo d’imposta. Come precisato nella circolare 34/E/2009, l’individuazione dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall’attività caratteristica deve avvenire in base alla loro accezione fiscale, con la conseguenza che si deve aver riguardo a quanto allocato nelle voci A.1 e A.5 del conto economico, tenendo conto delle disposizioni fiscali per la loro quantificazione. Tale ultima precisazione comporta, ad esempio, che la rateizzazione di una plusvalenza da alienazione di un bene strumentale confluita nella voce A.5 deve essere inclusa nel conteggio per la deduzione delle spese di rappresentanza in funzione della quota imponibile in ciascun periodo d’imposta. Individuato tale importo, la deduzione avviene nella misura che deriva dall’applicazione delle seguenti percentuali (modificate a decorrere dal 2016):

  • 1,5% per ricavi fino ad euro 10.000.000;
  • 0,6% per ricavi oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000;
  • 0,4% per ricavi oltre euro 50.000.000.

A seguito dell’eliminazione dell’aera straordinaria del conto economico, avvenuta ad opera del D.Lgs. 139/2015, l’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 prevede che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscali ai componenti positivi o negativi di cui alle voci A e B del conto economico va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto delle poste positive e negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda. Ciò comporta che per il calcolo del plafond di spese di rappresentanza deducibili:

  • si deve tener conto di tutti i componenti che in passato andavano collocati nell’area straordinaria del conto economico, e che a partire dal 2016 sono inclusi nella voce A.5 del conto economico stesso;
  • non si deve tener conto di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda che, pur collocate nella voce A.5, devono essere “scalate” dalla base di calcolo per la deduzione delle spese in questione.

Nonostante tale ultima limitazione, non vi è dubbio che la riforma dei bilanci esplichi effetti positivi per il conteggio delle spese di rappresentanza deducibili, unitamente alla circostanza dell’avvenuto incremento (sia pure non significativo) delle percentuali da applicare ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica.

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