28 Aprile 2016

Sovvenzionata la promozione del vino tramite reti di produttori

di Luigi Scappini
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Il contratto di rete, introdotto con il datato D.L. 5/2009, inizia a riscontrare un consistente successo anche nel mondo dell’agricoltura.

Del resto, lo stesso Governo ha scommesso su questa forma “associativa”, che si caratterizza per la sua snellezza e “flessibilità”, introducendo, ad esempio, a mezzo del D.L. 91/2014, due incentivi, il primo dei quali consistente nel riconoscimento di un credito di imposta per le reti operanti nel mondo agricolo, credito per il quale l’Agenzia delle entrate, con la recentissima risoluzione n.27/E del 20 aprile, ha istituito il relativo codice tributo per il suo utilizzo.

Tuttavia, la vera chiave di volta per lo sviluppo e l’incremento di tali forme aggregative è data dalla seconda previsione per cui, per le pmi, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole e associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Tale previsione di indubbio vantaggio per il settore agricolo non deve portare a dimenticare la vera ratio che ha ispirato il Legislatore in sede di introduzione del contratto di rete, e cioè quella di dotare le pmi italiane, sofferenti, rispetto al contesto comunitario e non solo, di un indiscusso nanismo dimensionale, di uno strumento utile per incrementare la loro competitività, credibilità e sostenibilità.

In tal senso depone anche il recente decreto del Mipaaf con cui vengono definite le modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) 1308/2013; infatti, tra i soggetti beneficiari vi sono anche le reti di impresa.

L’incentivo è mirato alla promozione, sui mercati dei Paesi terzi, del vino, con la conseguenza che, come previsto nel decreto, le reti devono essere composte esclusivamente da produttori di vino intesi come imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati, e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese a esse associate o controllate.

Resta inteso che i produttori di vino, come sopra definiti, possono accedere ai contributi anche in forma individuale del pari delle organizzazioni professionali, interprofessionali e di produttori, dei consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni e delle Ati.

Il sostegno alle iniziative viene definito all’articolo 14 del decreto, al cui comma 1 viene previsto che l’importo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali. Tale misura può essere integrata, ad esclusione delle ipotesi in cui i progetti sono presentati da soggetti privati e/o nel caso in cui il progetto abbia il fine di reclamizzare uno o più marchi commerciali, con fondi nazionali o regionali di un ulteriore importo fino a un massimo del 30%, con la conseguenza che il sostegno massimo non supera mai l’80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

A valere sui fondi quota nazionale, sono ammessi progetti con un importo complessivo minimo, per Paese terzo/anno, non inferiore a 50.000 euro. Nel caso in cui si presenti un progetto per un solo Paese terzo, l’importo non deve essere inferiore a 100.000 euro. È data facoltà alle singole Regioni e Province autonome di procedere all’individuazione di un differente importo.

I fondi a disposizione, per quanto riguarda la quota nazionale ammontano a non più di 3 milioni di euro per singola annualità.

I progetti si suddividono in:

  1. nazionali, intesi come quelli che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni;
  2. regionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa e
  3. multiregionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni.

I progetti devono avere una durata minima annuale e massima triennale per beneficiario e mercato del Paese terzo, periodo prorogabile, se necessario, di un ulteriore biennio.

Scopo dei progetti deve essere, alternativamente:

  1. la messa in atto di azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità;
  2. la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  3. la realizzazione di campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle Doc, Igt e della produzione biologica vigenti nell’Unione e, infine,
  4. gli studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione, mai attuati singolarmente e con un peso sulla spesa complessiva non superiore al 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

Resta inteso che i progetti descritti devono avere a oggetto la promozione di vini a denominazione di origine protetta, ad indicazione geografica, di spumanti di qualità, di vini spumanti aromatici di qualità, di vini con l’indicazione della varietà.