4 Febbraio 2014

Socio risarcibile per il danno personale derivato dall’illecito del terzo a svantaggio della società

di Fabio Landuzzi
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27733 del 10 ottobre 2013 e depositata in data 11 dicembre 2013 ha ritenuto che in presenza di un danno arrecato alla sfera personale (come è il caso del danno all’immagine, alla onorabilità, ecc.) o patrimoniale (come è il caso relativo alla perdita di opportunità economiche o lavorative, alla riduzione del merito creditizio, ecc.) del socio, trattandosi di danno diretto, quand’anche lo stesso sia derivato di riflesso da un comportamento illecito tenuto da un terzo nei rapporti del medesimo con la società partecipata dal socio, quest’ultimo che dimostri di aver subito un proprio ingiusto nocumento può avere titolo di agire contro il terzo per ottenere il risarcimento.

Il caso trae origine da una situazione complessa alla base della quale vi era la posizione di alcuni soci, uno dei quali anche amministratore, di due società di capitali, i quali avevano prestato fideiussoni a garanzia delle obbligazioni delle società stesse; a seguito del comportamento, ritenuto illecito, di due istituti di credito nella gestione delle procedure di incasso di alcuni assegni bancari, le società avevano subito un depauperamento tale che infine erano fallite. I soci, nonché fideiussori delle società, erano stati quindi escussi trovandosi a subire di riflesso un nocumento patrimoniale ingente. Inoltre, gli stessi soci lamentavano che a causa della situazione prodottasi con il comportamento illecito degli istituti di credito convenuti, essi si erano trovati esposti ad azioni civili, penali, ad umiliazioni personali, così gravi da costringerli ad abbandonare l’attività lavorativa, impedire loro di intrattenere rapporti bancari e quindi di svolgere in concreto attività economica. Inoltre, i soci lamentavano anche di aver dovuto subire l’azzeramento della partecipazione a causa del fallimento della società da essi partecipata.

Nei primi due gradi di giudizio, le pretese dei soci attorei erano state rigettate, nell’assunto che i danni dagli stessi lamentati erano solo casualmente riconducibili ai comportamenti tenuti dagli istituti di credito nei confronti della società dagli stessi partecipata, e che quindi si trattava solo di conseguenze indirette di un rapporto ad essi estraneo; per cui, nessun danno poteva essere risarcibile dal terzo direttamente nei loro confronti.

La Cassazione compie invece una disamina più dettagliata, andando così a distinguere due diversi ed interessanti profili.

In primo luogo, la Cassazione riconosce che il socio di una società di capitali non ha titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con un conseguente depauperamento del patrimonio personale anche dei soci; ciò, per via della autonomia patrimoniale e della personalità giuridica della società che rendono il suo patrimonio nettamente separato da quello personale dei soci. Per cui, vi sarebbe un’esclusiva legittimazione della società ad agire contro il terzo per l’illecito commesso a suo danno, anche se gli effetti negativi di questo comportamento si riflettono sul socio in termini di azzeramento del valore della partecipazione e delle attese di redditività dell’investimento.

Tuttavia, questo effetto esclusivo ed assorbente della legittimazione della società – fatti salvi i casi di abuso di direzione e coordinamento – vale per quanto attiene ai danni riferiti appunto alla perdita di potenzialità reddituali della società; vi possono però essere, come nel caso in oggetto, danni ulteriori eccepiti dai soci, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Si tratta cioè di quei danni che il socio subisce proprio in quanto persona, e che possono attenere al piano della sua attività economica o della sua vita personale e relazionale.

Ebbene, per questi danni che attengono alla sfera personale del socio (la Cassazione richiama il danno di immagine, alla onorabilità, alla perdita di opportunità economiche e lavorative, ecc.) il danno rimane sempre diretto, e quindi in linea di principio il danno ingiusto causato dal comportamento imputabile al terzo è risarcibile in favore del socio da parte del terzo responsabile.