Soccida monetizzata senza diritto alla detrazione Iva
di Luigi Scappinidell’allevamento di animali, trova tutt’ora ampio utilizzo quello della
soccida, tipologia rientrante “
nell’ambito dei contratti associativi con comunione di scopo ed ha come precipua ragione pratica quella di realizzare un’attività economica in comune (inquadrabile nell’esercizio di attività agricola ex art. 2135 c.c.) volta all’allevamento e sfruttamento degli animali, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano”.
contratto con lo scopo di allevare e sfruttare del bestiame (è indubbio che per averci soccida vi debba essere la gestione di una pluralità di animali), nonché esercitare le relative
attività connesse.
genus, poiché il contratto si declina in 3 differenti categorie, in funzione delle
tipologie di conferimento eseguite dai due contraenti:
- semplice;
- parziaria e
- con conferimento di pascolo (sebbene quest’ultima, a seguito della riforma di cui alla L. n. 203/1982, sia stata spesso riconvertita in affitto).
soccida semplice il soccidante conferisce gli animali in capo al soccidario che dovrà allevarli con la diligenza richiesta dall’articolo 2174 cod. civ..
soccida parziaria invece, lo dice lo stesso nome, gli animali vengono conferiti sia dal soccidante che dal soccidario.
conferimento di pascolo, caratterizzata dal fatto che il bestiame viene conferito esclusivamente da parte del soccidante.
triennale. La disdetta, sia nel caso di determinazione della durata contrattuale sia in ragione di quanto previsto dal codice civile, deve essere data, a pena di rinnovo automatico annuale, entro 6 mesi dalla scadenza, a prescindere dalla circostanza che il contratto ne preveda un termine.
responsabilità del soccidario con la conseguenza che ne dovrà rispondere in caso di morte, salvo dimostrazione di causa a lui non imputabile.
reintegro dei capi deceduti e, in caso contrario di recedere,
ex art.2176 cod. civ. dal contratto.
accrescimento sia in termini numerici che qualitativi, infatti, al termine della soccida, la ripartizione sarà effettuata in ragione dei capi presenti e del loro valore intrinseco.
aspetti Iva, particolare attenzione deve essere posta proprio in tale fase di divisione del frutto della soccida.
soccida monetizzata ove il soccidante provvede a cedere sul mercato l’intero quantitativo di capi facenti parte della soccida e, in un secondo tempo, provvede a versare al soccidario la sua parte in denaro.
interrogazione parlamentare, la n. 5-04812 del 25 febbraio 2015, che ha confermato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui in tale fattispecie di soccida,
il soccidario non possa procedere a detrazione dell’Iva assolta in quanto, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia in regime speciale Iva
ex art.34 DPR n. 633/72 o in quello ordinario per opzione,
è necessario che egli provveda a vendere direttamente i capi, di modo da compiere un’operazione attiva.
In tema di Iva, non ha diritto alla detrazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, art.19, il soccidario per le spese sostenute per l’attività dedotta nel rapporto associativo, nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per le quali le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore” (cfr. sentenze n.21491/2005, n.8727/2013 e n.27715/2013).