21 Luglio 2017

Il sistema dualistico nelle Spa

di EVOLUTION
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Nell’ambito della disciplina civilistica sulla amministrazione delle Spa, il sistema dualistico può essere adottato in alternativa al sistema monistico o tradizionale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza i profili generali del sistema dualistico.

Nelle società che hanno adottato il sistema dualistico la funzione amministrativa è affidata al consiglio di gestione, il quale può delegare ad uno o più componenti specifiche attribuzioni.

Si applicano, in questo caso, le disposizioni che disciplinano rapporti tra consiglio di amministrazione e amministratori delegati nel sistema tradizionale. Per espressa previsione normativa, il consiglio di gestione deve essere necessariamente pluripersonale: i componenti devono essere infatti almeno due. I consiglieri possono essere anche non soci.

I componenti del consiglio di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza, e non dall’assemblea dei soci. Chi è membro del consiglio di sorveglianza non può assumere la carica di consigliere di gestione.

Gli articoli 2409-novies cod. civ. e seguenti, nel dettare la disciplina applicabile al consiglio di gestione richiama espressamente alcune norme dedicate al sistema di amministrazione tradizionale (si veda, a tal proposito, soprattutto l’articolo 2409-undecies).

Deve quindi ritenersi che al consiglio di gestione:

  • vadano innanzitutto applicate le disposizioni di cui agli articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.,
  • vadano applicate le norme in materia di amministrazione di Spa nel sistema tradizionale espressamente richiamate dagli articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.,
  • vadano infine applicate tutte le altre norme in materia di amministrazione nel sistema tradizionale, se compatibili, con riferimento alle altre fattispecie non espressamente disciplinate.

I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, con scadenza alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (salvo diversa previsione statutaria).

I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Azione sociale di responsabilità

Specifiche disposizioni sono dettate con riferimento ai soggetti legittimati a promuovere azione sociale di responsabilità.

Ai sensi dell’articolo 2409-decies cod. civ., l’azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere promossa:

  • dalla società o dai soci (si richiama a tal proposito la disciplina applicabile nel sistema tradizionale),
  • dal consiglio di sorveglianza. In questo caso la deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

Si ricorda che, come nel modello tradizionale, i consiglieri di gestione possono essere soggetti non solo all’azione sociale di responsabilità ma anche all’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, oppure da parte dei singoli soci o dai terzi danneggiati.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Inoltre, sono disponibili i seguenti facsimili:

  • atto costitutivo;
  • verbale di nomina del comitato di gestione;
  • verbale di approvazione del bilancio.
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