14 Giugno 2014

Si tassa la cessione di un brevetto?

di Giovanni Valcarenghi
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Si ipotizzi che un soggetto, persona fisica, abbia elaborato e regolarmente registrato un brevetto o altro diritto simile, ascrivibile alla categoria delle opere dell’ingegno; ed ancora, si ipotizzi che a tele soggetto venga avanzata una offerta economicamente allettante per l’acquisto di tale opera. Quale è il trattamento fiscale riservato a tale operazione?

A livello normativo gli spunti di interesse si ritrovano nell’articolo 67 e nell’articolo 53 del TUIR. La prima disposizione testualmente prevede che si considerino come redditi diversi quelli derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53.

L’ulteriore norma citata, dispone invece che si si considerino redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Abbiamo allora tracciato un primo solco, che attiene allo status del soggetto “inventore”; qualora quest’ultimo sia un imprenditore, ed abbia conseguito il brevetto nell’ambito dell’impresa, i redditi derivanti dallo sfruttamento rappresenteranno ricavi.

Diversamente, qualora l’inventore sia un lavoratore autonomo, i redditi ritratti dall’opera rappresenteranno dei compensi. Infine, qualora il medesimo soggetto sia un privato, i redditi ritratti saranno ascrivibili alla categoria dei redditi diversi.

Sin qui tutto bene, nel senso che lo scenario appare sostanzialmente chiaro per la nostra situazione. Non esiste partita IVA, quindi non può trattarsi né di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa, quindi siamo (eventualmente) nella categoria dei redditi diversi.

Ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti, per comprendere se nella locuzione di “utilizzazione economica” si possa far rientrare anche il reddito ritratto dalla cessione vera e propria. Su tale ragionamento nutriamo più di un dubbio, per il semplice fatto che la formulazione evoca in modo chiaro e netto altre fattispecie, vale a dire quelle corrispondenti all’incasso di royalties o altri simili diritti di sfruttamento, mentre non sembra per nulla “calzante” per il caso della cessione.

Che sia allora il caso di analizzare se la fattispecie possa collocarsi nell’alveo di altra ipotesi dell’articolo 67, quella che menziona i redditi ritratti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere?

Sul punto ci sentiamo di essere cauti, anche perché tale fattispecie ha perduto, con la riforma del 1986, quella funzione di disposizione di “chiusura” dal sapore onnicomprensivo. Ciò significa che non è possibile affermare che ogni reddito ritratto debba essere qui inserito; anzi, è ormai assodato che se la previsione specifica manca, significa che il reddito non essere assoggettato ad imposta.

Ed allora, per concludere, sembra di poter affermare che l’eventuale reddito ritratto dalla cessione del brevetto (così come dalla cessione di qualsiasi altro bene posseduto da una persona fisica privata) non rappresenta ipotesi tassabile, salvo il caso che si individui una attività coordinata di impresa, anche se non materialmente ufficializzata con l’assunzione di una partita IVA.