25 Gennaio 2017

Servizi connessi al bene immobile e messa a disposizione di attrezzature

di Luca Caramaschi
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A partire dal 1 gennaio 2017 trovano immediata applicazione le previsioni contenute nel Regolamento UE n. 1042 del 7 ottobre 2013 che vanno a modificare diverse disposizioni contenute nel precedente Regolamento 282/2011/UE, al fine di meglio precisare ed uniformare a livello comunitario i criteri che consentono di individuare la territorialità nei servizi immobiliari ai fini Iva.

In particolare, le modifiche entrate in vigore lo scorso 1 gennaio hanno interessato i seguenti articoli:

  • l’articolo 13-ter che introduce la nozione di bene immobile agli effetti dell’Iva;
  • l’articolo 31-bis che al paragrafo 1 definisce il collegamento tra la prestazione ed il bene immobile, mentre ai successivi paragrafi 2 e 3 fornisce esempi pratici della presenza o dell’assenza del predetto collegamento;
  • l’articolo 31-ter che si occupa della messa a disposizione di attrezzature e personale.

Dopo aver commentato in un precedente contributo le modifiche apportate al sopra elencato articolo 13-ter, vediamo di analizzare le modifiche apportate ai successivi due articoli anche alla luce degli orientamenti (non vincolanti) emersi in occasione della pubblicazione delle note esplicative elaborate in data 26 ottobre 2015 dalla direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione europea.

Secondo l’articolo 31-bis del regolamento 282/2011 costituiscono prestazioni relative a beni immobili i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con i beni immobili. Nello specifico detta connessione sussiste laddove il bene immobile sia un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione, nonché con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. Sulla questione l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/E/2010 aveva espresso concetti analoghi, affermando che le prestazioni di servizi in commento sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile dovendo, cioè, necessariamente essere collegate ad un bene immobile espressamente determinato e avere per oggetto il bene immobile stesso, il quale deve costituire l’elemento centrale e indispensabile dell’operazione.

Il Regolamento 282/2011/UE, nella versione novellata dal Regolamento 1042/2013/UE, elenca una serie di servizi rientranti tra quelli immobiliari, nonché di operazioni che non vi possono essere ricomprese.

Tra i servizi che si considerano in connessione con il bene immobile vi sono:

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
  • valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari, consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento (la circolare 37/E/2011 non aveva, invece, considerato tali servizi rientranti tra quelli immobiliari).

Non costituiscono, al contrario, servizi qualificabili come “immobiliari”:

  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Relativamente a tali ultimi servizi, viene, dunque, stabilito, conformemente a quanto previsto nella sentenza 27 giugno 2013 della Corte UE, causa-155/12, che lo stoccaggio di beni può, in taluni casi, costituire una operazione rilevante ai fini Iva nel paese di ubicazione dell’immobile. Deve essere, quindi, in parte rivista la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare 28/E/2011, aveva ritenuto non potersi ricondurre le prestazioni di deposito merci alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili.

Infine, l’articolo 31-ter prevede che la messa a disposizione di attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili costituisce una prestazione di servizi immobiliare soltanto nel caso in cui il fornitore assume la responsabilità dell’opera. Tale ultima condizione viene considerata esistente, salvo prova contraria, laddove, oltre alle attrezzature, venga messo a disposizione del destinatario anche il personale.

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