1 Ottobre 2013

Separazione coniugale e Trust: un ulteriore possibile utilizzo

di Ennio VialVita Pozzi
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Il Trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia ed in particolare nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare il problema della “sistemazione” dei beni comuni.

Il classico dissidio emerge in relazione all’immobile in cui la famiglia viveva: post – separazione a chi sarà intestato? Ad uno dei coniugi, ai figli? E se qualcuno dovesse mancare o essere aggredito da terzi creditori?

Il Trust può essere un utile strumento per risolvere la questione oggetto di analisi: sul punto è, peraltro, intervenuto il Tribunale di Siracusa in data 17.4.2013.

Il caso è il seguente: separazione coniugale a seguito di dissidi tra i coniugi, figlie minorenni, casa cointestata. I coniugi decidono di istituire un Trust nel quale dispongono il 50% della loro quota a favore delle figlie, beneficiarie finali del fondo.

Il Trust ha lo scopo di preservare e tutelare le figlie minorenni garantendo loro un adeguato tenore di vita, indipendentemente dalle vicende personali e successorie dei disponenti. In ipotesi di divorzio e successivo matrimonio, il nuovo coniuge diventerebbe un erede legittimo; inoltre, l’immobile potrebbe essere aggredito da parte di un terzo creditore.

Il Trust consente di evitare le “complicazioni” sopra evidenziate; infatti, l’immobile è protetto e sottratto alla “disponibilità” dei creditori ed inoltre, quando terminerà il Trust, l’immobile sarà attribuito alle figlie comuni senza il pericolo che soggetti terzi possano rivendicarne la proprietà.

Lo strumento, come noto, consente di proteggere non solo i disponenti ma anche i beneficiari che, diventati maggiorenni, potrebbero subire aggressioni. Con il Trust si ottiene, quindi, una “sterilizzazione” delle vicende patrimoniali e personali dei coniugi a favore dei figli.

I frutti che in futuro sarà possibile ritrarre dal Trust dovranno essere erogati dal Trustee alle figlie per consentire alle stesse di proseguire negli studi e soddisfare le svariate esigenze di vita. Nell’atto si stabilisce inoltre che il Trustee, in caso di alienazione dell’appartamento, dovrà utilizzare il corrispettivo per l’acquisto di un altro immobile, sempre confacente alle necessità delle beneficiarie.

Ogni Trust potrà poi essere strutturato secondo le esigenze dei disponenti evitando, ovviamente, le ipotesi di interposizione; il Trust è, infatti, “un abito su misura” che viene modellato e differenziato in base ai desideri dei disponenti.

Un caso simile a quello appena analizzato è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Milano, con Decreto 8.3.2005.

Nel caso di specie il marito, proprietario esclusivo dell’alloggio adibito a casa coniugale, desiderava provvedere alle esigenze abitative della figlia minore sino al completamento del ciclo di studi ed al raggiungimento dell’autonomia economica; non desiderava tuttavia attribuire la proprietà dell’immobile né al coniuge da cui si stava separando, né alla figlia minore.

L’appartamento dove viveva il nucleo familiare poteva allo stato soddisfare tali esigenze, ma era prevedibile che con la crescita della bambina sarebbe divenuto inadeguato e si sarebbe perciò dovuto pensare ad una diversa soluzione abitativa; nel contempo, il padre desiderava separare dal proprio patrimonio tale bene per sottrarlo alle proprie vicende personali e successorie ed in generale segregarlo a tutti gli effetti, al fine di trarre da esso utilità da destinare alla figlia ed alla madre (finché convivente) e poterlo poi trasferire, a tempo debito, alla medesima figlia.

In sede di omologazione dell’accordo di separazione è stata quindi convenuta l’istituzione di un Trust al fine di garantire alla figlia minorenne di ottenere, alla debita età, la piena proprietà di un’abitazione, evitando inoltre possibili aggressioni.

Un’ultima riflessione è la seguente: chi rivestirà l’incarico di Trustee nei Trust istituiti per tali scopi? Una possibile soluzione è affidare l’incarico ad un parente prossimo come, ad esempio, un nonno che tutelerà sempre le esigenze dei nipoti; anche i disponenti potrebbero svolgere la funzione di Trustee ma renderebbero il Trust autodichiarato perdendo così, in parte, la non aggredibilità garantita dall’istituto.

In conclusione, quindi, è evidente come l’istituto del Trust possa tutelare gli interessi dei propri congiunti, in particolare di minori, anche per affrontare con serenità una crisi coniugale ed assicurare la maggior protezione ai propri figli.