15 Gennaio 2016

Salvataggio di un’impresa agricola applicando il sovraindebitamento

di Massimo Conigliaro
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Si diffonde sempre di più l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. Il Tribunale di Fermo, con decreto del 26 ottobre 2015 ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un’azienda agricola con garanzia di un terzo soggetto, consentendo di abbattere in misura significativa i debiti maturati.

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto per i soggetti non fallibiliin una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, la possibilità di addivenire alla risoluzione giudiziale della propria posizione debitoria, attraverso la sottoscrizione di un accordo con i creditori sottoposto al vaglio del Tribunale e basato su un piano redatto con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi.

Nel caso trattato dal Tribunale di Fermo, la proposta prevedeva il pagamento integrale:

  • dei creditori in prededuzione;
  • dell’IVA e delle ritenute operate (che ricordiamo non possono essere falcidiate, ma solo dilazionate);

nonché:

  • il pagamento al 73% del debito verso un istituto di credito;
  • il pagamento al 18% del locale Consorzio Agrario per un credito oggetto di contenzioso civile, con pagamento entro un anno dall’omologa;
  • il pagamento al 10% degli altri creditori privilegiati con pagamento entro un anno dall’omologa;
  • il pagamento al 5% dei creditori chirografari entro il mese di giugno del 2017, con crediti futuri (incasso dei contributi PAC dell’anno 2016).

Il tutto con un fabbisogno concordatario di 481 mila euro. Il piano consentiva in tal modo la continuità aziendale e, dunque, di generare il flusso economico necessario al pagamento – seppur ridotto – dei debiti.

In tale contesto, era previsto anche l’intervento di un garante (nello specifico la figlia dell’imprenditore) che mettendo a disposizione la somma di 270 mila ha contribuito in modo determinante alla fattibilità del piano, offrendo le risorse eventualmente necessarie in caso di insufficienza del ricavato a soddisfare i creditori nelle percentuali previste.

In tale contesto, il Tribunale ha dapprima accertato che l’azienda avesse i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, ovvero sia: a) di non essere soggetto fallibile né di essere sottoposto a procedure concorsuali; b) di non aver fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge sul sovraindebitamento;  c) di non avere fruito della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14 e 14 bis della legge 3/2012.

Il Tribunale ha quindi verificato la completezza della domanda e, in particolare, ha preso atto dell’attestazione resa dal professionista nominato Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che ha effettuato le verifiche del caso e dato atto nella propria relazione della soddisfazione dei creditori di un giudizio di esecuzione in corso e della circostanza dell’incapienza  dei beni sui quali insistono diritti di prelazione a soddisfare crediti in misura superiore a quella garantita (“assicurare una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni” recita la norma).

Quanto alla fattibilità, è stato evidenziato che il piano prevede la prosecuzione dell’attività di pascolo equino che consente all’azienda agricola di generare il flusso economico necessario ad incassare regolarmente il contributo europeo PAC, sul quale si basa gran parte della liquidità del piano.

Sui tempi di soddisfazione dell’accordo, il decreto del Tribunale di Fermo precisa che è previsto il pagamento dei privilegiati oltre l’anno di cui all’art. 8 della L. 3/2012, ma l’OCC ritiene la proposta comunque ammissibile posto che il piano prevede la liquidazione a mezzo cessione di crediti futuri. Il Tribunale osserva che tale circostanza, invero, non è consentita dalla lettera della norma atteso che non si tratta di liquidazione di beni sui quali insiste il privilegio (della cui tempistica la soddisfazione deve tener conto), ma la ritiene ammissibile in quanto si può ritenere applicabile alla procedura di sovraindebitamento quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in tema di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.), reputando ammissibili pagamenti che intervengano nel rispetto dei “tempi normali” di liquidazione dei beni e prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto (Cass. 17461/2015; id. n. 10112/2014; id. 20388/2014).

Il Tribunale, esaminata la proposta – ed esclusi i debiti personali dei soci non riguardanti l’azienda agricola, ciò anche ai fini dell’esdebitazione –  ha preso atto del raggiungimento del quorum previsto dalla norma (voto favorevole dei soggetti rappresentanti il 60% dei crediti) ed ha omologato l’accordo di ristrutturazione, ritenendo il piano proposto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare.