14 Luglio 2016

Sabatini-ter: novità FAQ

di Giovanna Greco
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Sono state aggiornate le FAQ dedicate alla Sabatini-ter per i nuovi finanziamenti legati all’acquisto dei beni strumentali all’impresa. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito la definizione di ultimazione dell’investimento, vale a dire la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e in caso di leasing coincide con la data dell’ultimo verbale di consegna.

Prima di analizzare le novità delle FAQ è doveroso ricordare che a partire dal 2 maggio scorso le piccole e medie imprese potevano presentare le domande per accedere ai contributi per l’acquisto di beni strumentali messi a disposizione con la “Nuova Sabatini-ter.  Con la circolare del 23 marzo 2016 n. 26673, il MiSE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini-ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al D.M. 25 gennaio 2016, articolo 6, recante la disciplina della nuova edizione dell’intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Inoltre, si rammenta che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L’agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero–caseari. Sono ammesse anche le imprese estere, con sede in uno Stato UE e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una sede operativa in Italia. Si prevede la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un contributo in conto impianti a fronte di un finanziamento, deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca o società di leasing aderente all’iniziativa, interamente destinato all’acquisto o all’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.  Ciascun finanziamento, che può essere concesso dalla banca/società di leasing mediante il ricorso all’apposita provvista costituita presso la cassa depositi e prestiti ovvero ad altra provvista, deve avere una durata massima di 5 anni e deve essere deliberato per un importo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 euro, anche se frazionato in più iniziative di investimento, per ciascuna PMI.

Per maggiore chiarezza, in questi giorni, come già sopra evidenziato, il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato le FAQ sui nuovi finanziamenti fornendo chiarimenti sulla garanzia ISMEA, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili.

In primo luogo, il Ministero chiarisce che il finanziamento legato alla Sabatini-ter concesso ad un agricoltore può essere assistito da garanzia ISMEA.

Infatti, a seguito della convenzione tra MiSE, ABI e CDP è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul plafond beni strumentali possano beneficiare di tutti gli “interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS”, nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile.

In merito ai pagamenti al fornitore, nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, il Ministero chiarisce che gli stessi dovrebbero essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Inoltre, il Ministero puntualizza che la domanda di finanziamento deve essere trasmessa via PEC a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione MISE-CDP-ABI. L’elenco delle banche o intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione «beni strumentali (nuova Sabatini)» del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it di volta in volta aggiornato.

Chiariti altresì i dubbi sulle successive dichiarazioni che sono indipendenti rispetto al modulo di domanda per la richiesta di finanziamento, le quali possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante con la sua firma digitale; al riguardo, il MiSE invita espressamente le imprese a dotarsi degli strumenti di firma digitale, per allinearsi al processo di digitalizzazione della pubblica Amministrazione.

Utile è la definizione di ultimazione dell’investimento, cioè la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e in caso di leasing coincide con la data dell’ultimo verbale di consegna.

Il Ministero sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.

Infine, in riferimento alla verifica delle spese ammissibili, l’impresa dovrà fornire l’elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di ultimazione dell’investimento.

Sul punto, si sottolinea che l’Iva non rientra tra le spese ammissibili, poiché è stabilito che il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all’investimento ammissibile al netto dell’imposta.