3 Novembre 2016

Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa – II parte

di Andrea Rossi
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In un precedente contributo abbiamo approfondito una parte delle indicazioni fornite nel documento predisposto lo scorso mese di giugno dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto attiene la fase di accettazione dell’incarico da parte del precommissario giudiziale e la possibilità, da parte del Tribunale, di prevedere la nomina di più di un commissario, che trova giustificazione nell’opportunità (se non proprio necessità) di avvalersi di professionalità distinte (solitamente un legale ed un commercialista) in ragione della particolare importanza, rilevanza o complessità dell’impresa o della procedura.

Nel presente articolo, prendendo sempre spunto dal documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approfondiamo alcuni aspetti inerenti le funzioni del precommissario giudiziale.

Il precomissario giudiziale, in coerenza con i principi tracciati dalla Suprema Corte (sentenza SS.UU. n. 1521/2013):

  1. a) non può intervenire nel merito delle scelte gestionali dell’impresa in crisi;
  2. b) non può entrare nel merito della convenienza economica delle scelte operate dal proponente nella redazione del piano, sia esso liquidatorio o in continuità;
  3. c) non può fornire diretta consulenza all’imprenditore in crisi per l’elaborazione del piano concordatario.

Pertanto, il ruolo di vigilanza e di verifica del precommissario in questa fase della procedura, deve essere primariamente orientato a controllare che l’imprenditore si dedichi effettivamente alla redazione del piano e, comunque, non ponga in essere atti o attività che modifichino in peius la situazione di crisi; conseguentemente, alcune funzioni tipicamente riservate al Commissario giudiziale nella fase successiva all’ammissione alla procedura sono di per sé incompatibili con la fase “prenotativa”, come quelle – a titolo meramente esemplificativo – relative:

  1. a) alla verifica dell’elenco dei creditori (articolo 171 L.F.): si tratta infatti di una verifica propedeutica all’adunanza per l’approvazione del concordato;
  2. b) alla redazione dell’inventario del patrimonio del debitore e della relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato;
  3. c) alle comunicazioni del Commissario ai creditori in caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano concordatario (articolo 179, comma 2, L.F.);
  4. d) all’obbligo del Commissario giudiziale di depositare il proprio parere in sede di giudizio di omologazione (articolo 180, comma 2, L.F.).

Le funzioni del commissario giudiziale, nella fase antecedente all’ammissione alla procedura, possono essere suddivise tra attività di vigilanza generale e attività valutativa finalizzata al rilascio di specifici pareri; si tratta di una suddivisione volta ad agevolare le funzioni commissariali le quali, in tema di vigilanza generale, assolvono ad una finalità di informazione al Tribunale ed ai creditori, mentre in tema di pareri appaiono vincolate allo specifico atto sul quale la legge prevede una tipica valutazione preventiva del Commissario.

L’attività di vigilanza del commissario giudiziale, sempre nella fase prenotativa, è, pertanto, specificatamente finalizzata a prevenire e, se del caso, denunciare, il compimento di atti vietati, senza pertanto sostituirsi alla figura del debitore; per svolgere tale funzione, il precommissario dovrà verificare i documenti che il debitore ha depositato ex articolo 161, comma 6, L.F. (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori) oltre che le scritture contabili che l’impresa è obbligata, già nella fase in esame, a tenere a disposizione del giudice delegato e del Commissario giudiziale ai sensi dell’articolo 170, comma 2, L.F. (dichiarato immediatamente applicabile dall’articolo 161, comma 6, L.F.).

Il precommissario giudiziale è inoltre chiamato a vigilare sul compimento di atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione preventiva del Tribunale, sul pagamento di debiti anteriori al deposito del ricorso al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 182-quinquies, comma 4, L.F. e sull’assolvimento degli obblighi informativi imposti al debitore da un punto di vista tanto “formale” quanto “sostanziale” ai sensi dell’articolo 161, comma 8, L.F..

Per quanto attiene invece il rilascio di pareri specifici da parte del precommissario, non si può non richiamare l’articolo 161, comma 7, L.F. che prevede espressamente che fino al decreto di cui all’articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Per quanto attiene il concetto di atto di straordinaria amministrazione, premesso che l’articolo 167, comma 2, L.F. contiene una elencazione meramente esemplificativa di detti atti e non sussistendo una definizione legislativa, si ritiene preferibile inquadrare un atto all’interno della straordinaria amministrazione quando presenti un qualche connotato di anormalità ed eccezionalità rispetto alla normale gestione dell’attività sociale.

Pertanto, la natura straordinaria dell’atto deve essere valutata in considerazione della sua eventuale idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la relativa consistenza e compromettendo conseguentemente il soddisfacimento dei creditori anche nell’ambito dell’eventuale fallimento: in sostanza, secondo il documento in esame, è la potenziale pericolosità insita nell’atto a giustificare la necessità dell’autorizzazione.

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