23 Giugno 2017

Rottamazione: rientro dalla sospensione con sorpresa

di Enrico Ferra
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La rottamazione dei ruoli è entrata nella fase finale: entro lo scorso 15 giugno Equitalia doveva infatti comunicare ai debitori che hanno presentato la domanda di definizione agevolata secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le comunicazioni ricevute dai debitori prevedono un riepilogo nella parte iniziale dove sono esposti:

  • i debiti dovuti complessivamente;
  • i debiti oggetto di definizione agevolata, a loro volta divisi tra debito da pagare “per la definizione” e debito residuo “ESCLUSO” dalla definizione agevolata.

Verosimilmente, in buona parte dei casi, le cause di esclusione sono riconducibili alle domande di rottamazione presentate dai soggetti che avevano dei piani di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Su questo aspetto, Equitalia ha interpretato in maniera decisamente restrittiva la norma che imponeva il pagamento delle rate in scadenza nei mesi da ottobre a dicembre 2016. Più precisamente, il comma 8 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 ha consentito la facoltà di dilazione anche ai debitori che avevano in corso alla predetta data piani di dilazione purché “risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”, lasciando pensare che fosse sufficiente il pagamento delle tre rate scadenti nei mesi ottobre-dicembre 2016. D’altro canto, Equitalia, in diverse risposte ad alcuni quesiti posti dall’ODCEC di Roma, ha “tradotto” la locuzione “tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” con le “rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016”.

La previsione di cui al citato comma 8, non tenendo formalmente conto di quanto previsto dall’articolo 31 del D.P.R. 602/1973, ha così lasciato un incontrollato margine di interpretazione in relazione al numero di rate da considerare ai fini del rispetto della condizione prevista per l’ottenimento della definizione agevolata; in ragione di tale incertezza, Equitalia ha conseguentemente invocato le regole previste dall’articolo 31, che impongono allo stesso Agente della riscossione di imputare i pagamenti avvenuti nei mesi da ottobre a dicembre 2016 alle rate precedentemente scadute (e non saldate), andando così a determinare l’irregolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016.

A questo punto, i debitori esclusi dalla definizione agevolata, in quanto non in regola con i versamenti “a tutto il 31 dicembre 2016”, si trovano ad affrontare il delicatissimo problema del “rientro” dalla sospensione degli obblighi dei pagamenti relativi alle precedenti dilazioni.

Anche su quest’ultimo tema, la norma sembra essere stata forzata da Equitalia.

Il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016 prevede infatti che “a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono […] sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016”. Ciò che si evince dalla lettura della norma è che tutti i carichi oggetto della domanda di definizione, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla loro “definibilità”, sono sospesi di diritto da gennaio a luglio 2017 per effetto della mera presentazione della stessa; ciò lascia pensare che il rientro possa essere possibile (a partire dall’ultima rata scaduta prima della sospensione) sia per i debitori in regola con i versamenti rateali “a tutto il 31 dicembre 2016” – che ora, con la liquidazione delle somme, trovano troppo impegnativo il nuovo piano proposto – sia per i debitori non in regola con tali versamenti, i quali contano a questo punto di recuperare i vecchi piani di dilazione che intendevano rottamare e non hanno potuto (anche e soprattutto) in ragione delle interpretazioni restrittive sopra esposte. Le ragioni a favore di tale sospensione “generalizzata” sono da ricercare, come detto, nelle parole usate dal legislatore nella parte in cui parla di sospensione di carichi “oggetto della domanda”, diversamente da quanto si prevede al successivo comma 8, lettera c), a proposito della revoca delle dilazioni precedenti: in tale punto, la norma esplicitamente sancisce la revoca automatica delle eventuali dilazioni ancora in essere al pagamento della prima o unica rata ma solo “limitatamente ai carichi definibili”.

Non va in questo senso però l’interpretazione di Equitalia, che ha sì riconosciuto ai debitori la possibilità di riprendere il pagamento delle rate sospese in precedenza nel caso di ripensamento, ma ha negato la possibilità di rientro per quei debitori inadempienti fino al 31 dicembre 2016: in uno dei chiarimenti forniti all’ODCEC di Roma ha infatti precisato che “potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016)”.

Questa ulteriore restrizione appare del tutto contraria allo spirito della norma e introduce una discriminazione tra chi ha cercato di rateizzare i propri debiti rispetto ai debitori già decaduti al 24 ottobre 2016, ma anche rispetto a chi non si è mai posto il problema di onorare i propri debiti. Si spera, pertanto, che Equitalia torni sui propri passi quantomeno per quel che riguarda il tema della ripresa dei pagamenti e riconosca ai debitori la possibilità di recuperare le vecchie dilazioni, così come il tenore letterale della norma lascia immaginare.

Dottryna