10 Dicembre 2016

Rottamazione con complicazioni sulla rottamazione

di Comitato di redazione
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In questi giorni stiamo discutendo con i colleghi che partecipano al Master Breve della possibilità di rottamare i carichi affidati ad Equitalia; la norma, varata in modo definitivo con la conversione del D.L. 193/2016 presenta ancora molti aspetti dubbi e parecchie irrazionalità.

Una situazione complicata, ad esempio, si verifica per i contribuenti che avessero già in corso piani di rateazione del debito con l’Agente della riscossione.

L’articolo 6, comma 8 prevede che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Emerge lo stupore di tutti dinnanzi alla richiesta della norma: chi non si era premunito di rateizzare il carico (quindi contribuente meno solvibile) può rottamare tutto, mentre che si era allineato – sia pure parzialmente – può rottamare ma solo alla condizione di avere adempiuto tutti i versamenti con scadenza nel periodo ottobre – dicembre. Non sappiamo se si possa parlare di disparità di trattamento talmente grave da generare una patologia della norma, ma certamente trattasi di una misura squilibrata che non fa certo onore al legislatore.

Sul versante tecnico, poi, si tratta anche di distinguere (e questo accadeva sin dal testo originario del decreto legge):

  • la posizione del soggetto che aveva ancora in essere un piano di rateazione, presumibilmente si ritiene alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 24.10.2016;
  • da quella del soggetto che era già formalmente decaduto dal piano di rateazione alla medesima data.

Nel primo caso, siamo inesorabilmente nella condizione di piano rateale in essere, con la conseguenza che il mancato versamento anche di pochi spiccioli in relazione alle rate scadenti nel trimestre ottobre – dicembre determina l’impossibilità di accesso alla rottamazione. Si comprende l’esigenza di preservare il flusso atteso, ma davvero si fatica a capire la disparità di trattamento, posto che la rottamazione determinerebbe (per tutti) l’obbligo di pagare la sorte capitale con esclusione di sanzioni ed interessi di mora.

Per di più, chi potesse rottamare avendo il piano di rateazione in corso, lo potrà fare pagando più del contribuente che tale piano non aveva, visto che quanto corrisposto a titolo di sanzione, interesse di mora o sanzione civile resterà acquisito e non potrà essere decurtato dalle somme dovute.

Prevede, infatti, la lettera a) dello stesso comma 8 che, “ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare … si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Diversamente, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione e di interessi di mora”.

Viceversa, nel caso di soggetto con rateazione decaduta (si ritiene, sempre, alla data del 24.10.2016, ma sulla circostanza sarebbe necessaria una conferma ufficiale), l’obbligo del rispetto delle scadenze verrebbe meno, per carenza della condizione “vincolante” richiesta dalla norma.

La decadenza potrebbe essersi prodotta per mancato versamento delle rate (5, ovvero 8, a seconda dell’avvio del piano di rateazione); anche in tal caso, bisognerà comprendere se tale decadenza potrà essere accertata direttamente dal contribuente, ovvero venisse richiesta la formale comunicazione da parte di Equitalia.

Comunicazione che, complice anche la possibilità di ripescaggio che esisteva sino al mese di ottobre, potrebbe anche essere arrivata con ritardo, oppure non ancora formalizzata.

Vi sono poi i casi dei soggetti che hanno richiesto la rateazione ma non hanno pagato la prima rata del piano, che dovrebbero considerarsi esclusi dal rispetto di qualsiasi vincolo al riguardo.

I ragionamenti di cui sopra, peraltro, dovrebbero poter essere estesi a qualsiasi carico affidato ad Equitalia, anche qualora il creditore non fosse propriamente un ente statale; numerosi sono stati i quesiti dei colleghi in merito alle pendenze relative ai contributi di casse professionali.

Se il carico è gestito dall’Agente della riscossione, a noi pare di poter applicare le medesime regole sopra viste, anche se non manca chi nota l’irrazionalità di un provvedimento normativo che decida in merito alle sorti delle entrate in “casa d’altri”.

In tutte queste posizioni dubbie, comprendiamo le difficoltà dei soggetti che, presentando la istanza di rottamazione (pendente un processo di rateazione) si porranno il problema di dover continuare a pagare (o meno) le rate scadenti dopo il 31.12.2016. Ove la rottamazione non venisse accettata, tali inadempimenti potrebbero determinare la decadenza dal piano di rateazione. Unica consolazione, quantomeno per le rateazioni di recente concessione, appare quella di poter saldare integralmente l’arretrato e riprendere i pagamenti già stabiliti, ovviamente con l’amaro in bocca per non poter beneficiare di alcuna decurtazione dell’originario debito.

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Le novità in materia di riscossione alla luce del D.L. 193/2016