23 Dicembre 2016

La rottamazione delle cartelle per i soggetti in rateazione

di Leonardo Pietrobon
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Con la conversione nella L. 225/2016 del D.L. 193/2016, avvenuta in data 1° dicembre 2016, ha trovato definitiva applicazione la nota procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento, con alcune novità rispetto alla versione iniziale, non da ultimo la possibilità di accedere alla rottamazione per i carichi affidati all’Agente della riscossione nell’intervallo temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Tale aspetto rappresenta una modifica non di poco conto rispetto alla versione iniziale che “chiudeva” l’accesso per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2015, soprattutto per quei soggetti che anche nel corso del 2016 hanno avuto accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento, ex articolo 19 D.P.R. 602/1973.

Sul punto si ricorda che la citata disposizione normativa, coordinata con quanto stabilito dal D.L. 69/2013, stabilisce una sorta di doppio binario di rateazione:

  • la rateazione ordinaria, che prevede fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabile una sola volta;
  • la rateazione straordinaria che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di 120 rate mensili.

I soggetti in rateazione, al sussistere di tutte le condizioni elencate nell’articolo 6 D.L. 193/2016, possono accedere alla rottamazione, ma a condizione che siano qualificabili come soggetti “regolari” in relazione alle rate, riguardanti i piani di rateazione in essere concessi ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 da Equitalia, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. In particolare, il comma 8 dell’articolo 6 D.L. 193/2016 stabilisce che “La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.

Applicando letteralmente la norma di cui sopra emerge, quale condizione per l’accesso alla rottamazione, la sola regolarità per quanto riguarda le rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, lasciando intendere una possibile “irregolarità” per quanto riguarda le rate antecedenti a quelle indicate.

Paradossalmente, quindi, potremmo avere due possibili ipotesi:

  1. un contribuente non regolare per il pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, ma regolare con il pagamento delle rate dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2016: tale regolarità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ammette il contribuente alla rottamazione, anche nel caso in cui non sia regolare per rate diverse da queste;
  2. un contribuente regolare per il pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, ma non regolare con il pagamento delle rate dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2016: in tale ipotesi, a differenza di prima, il contribuente non può accedere alla rottamazione delle cartelle.

Un ulteriore aspetto, previsto nell’articolo 6, comma 5, del D.L. 193/2016, è rappresentato dagli effetti che si determinano per effetto della presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento che riguardano anche i soggetti “beneficiari” di una rateazione in essere con l’Agente della riscossione, ex articolo 19 D.P.R. 602/1973.

In particolare, il comma 5 dell’articolo 6 D.L. 193/2016 prevede che “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016”.

In termini pratici, di conseguenza, i soggetti che hanno in essere pagamenti rateali:

  1. oltre ad essere regolari per i pagamenti della rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016,
  2. beneficiano della sospensione delle rate scadenti in data successiva al 31.12.2016, anche nel caso in cui l’istanza di rottamazione venga presentata all’Agente per la riscossione in data antecedente e quindi entro il 31.12.2016.

È di tutta evidenza che l’intento legislativo è quello di evitare comportamenti omissivi da parte dei contribuenti dal momento in cui sono venuti a conoscenza della possibilità di rottamare le cartelle di pagamento senza il pagamento delle somme riguardanti le sanzioni iscritte a ruolo.

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La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento