24 Febbraio 2015

Rimborso prioritario più agevolato per chi “subisce” lo split

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Sul proprio sito internet, il Ministero delle finanze, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile il nuovo D.M. 20 febbraio 2015 che semplifica le condizioni necessarie per l’erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello split payment

Si tratta, quindi, di una modifica pro-contribuente volta ad alleggerire il danno finanziario causato dal mancato incasso dell’imposta al momento del pagamento della fattura da parte dell’ente pubblico.

Si ricorda che la scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter d.P.R. n.633/72) si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato a decorrere dal 1 gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

La novella riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal fatto che siano effettuati nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale. In pratica, la natura pubblica è requisito imprescindibile per l’applicazione dell’articolo 17-ter, di modo che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano, così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici. Ai fini dell’individuazione delle pubbliche Amministrazioni interessate, l’Agenzia delle Entrate (circolare n.1/E/2015) raccomanda di consultare l’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Con specifico riferimento al tema dei rimborsi Iva, l’art. 8 del provvedimento attuativo della nuova disciplina, ossia il D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella GU n.27 del 27 febbraio 2015, prevede la priorità per i rimborsi Iva (annuali e infrannuali) richiesti dai soggetti che effettuano operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment in base al presupposto della differenza dell’aliquota Iva media delle vendite e degli acquisti (art. 38-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. n.633/72), qualora siano rispettate le seguenti condizioni stabilite dall’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007:

  1. esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  2. eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale;
  3. eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La norma prevede altresì che l’ammissione al rimborso prioritario è comunque limitata all’eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva. Per quanto riguarda l’effettiva decorrenza, i rimborsi prioritari in questione sono erogati a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015.

Il nuovo decreto di prossima pubblicazione modifica quanto appena chiarito in un’ottica di semplificazione. In particolare, prevede la soppressione delle condizioni di cui al decreto 22 marzo 2007.

Pertanto, per beneficiare della priorità nell’erogazione del rimborso dell’eccedenza di Iva detraibile richiesto in sede di dichiarazione annuale, ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello split payment basterà integrare i presupposti generali stabiliti dall’art. 30 del decreto Iva e dalla relativa lettera a) del comma 2, e, quindi:

  1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro;
  2. il contribuente deve svolgere un’attività con un’aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite.

Resta ferma, in ogni caso, la limitazione in base alla quale il credito rimborsabile è esclusivamente quello generato dalle operazioni per le quali si rende applicabile il nuovo meccanismo.