16 Maggio 2017

Richiamo di informativa nella relazione del revisore al bilancio 2016

di Fabio Landuzzi
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Nel documento del CNDCEC relativo alla Relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016”, nel paragrafo riferito ai “Dati corrispondenti” si affronta la questione relativa alla comparabilità dei dati delle voci del bilancio 2016 con quelli dell’esercizio precedente. In alcuni casi, infatti, gli adattamenti richiesti dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 possono essere significativi e quindi necessitare di adeguata informativa che il redattore del bilancio è chiamato a rendere nella nota integrativa.

Dal lato del revisore, ci si interroga se dinanzi a modifiche di rilievo dei dati comparativi del bilancio 2015 si renda o meno opportuno inserire nella relazione di revisione al bilancio 2016 un paragrafo di richiamo di informativa. Il CNDCEC, pur rimettendo ogni valutazione al riguardo alla sensibilità professionale del revisore, si è espresso nel senso di ritenere che questa particolare circostanza non rappresenti una causa stringente che necessiti dell’inserimento nella relazione di revisione del bilancio 2016 di un richiamo di informativa.

L’occasione è valida per ricordare che del richiamo di informativa si occupa il Principio di revisione ISA Italia 706 il quale in via preliminare evidenzia che tale paragrafo si rende opportuno quando il revisore ritenga necessario richiamare l’attenzione del lettore del bilancio su uno o più aspetti che sono presentati, o comunque che sono oggetto di informativa, nel bilancio, ma che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio.

L’inserimento di questo paragrafo nella relazione del revisore è perciò necessariamente condizionato dal fatto che, con riguardo all’aspetto specifico che si vuole evidenziare, siano stati assunti nel corso della revisione degli elementi probativi sufficienti e appropriati per concludere che questo aspetto non presenta errori significativi tali da qualificare il giudizio sul bilancio; va ricordato infatti che il richiamo di informativa deve essere utilizzato esclusivamente per temi e aspetti che sono presentati nel bilancio in modo corretto, e non può fungere da momento in cui evidenziare lacune, omissioni o carenze di informativa del bilancio.

Le circostanze citate a titolo esemplificativo dall’ISA 706 che possono sollecitare l’inserimento di un richiamo di informativa sono:

  • un’incertezza relativa adun evento futuro riferito a contenziosi di natura eccezionale;
  • l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;
  • un evento rilevante che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Altri esempi ricorrenti possono riguardare gli impatti sul bilancio di operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio, la modifica della vita utile stimata per l’ammortamento di immobilizzazioni materiali o immateriali, ovviamente se adeguatamente motivata nella nota integrativa.

Va ricordato poi che il revisore, con il richiamo di informativa, deve limitarsi a commentare gli aspetti presentati nel bilancio, senza aggiungere maggiori informazioni rispetto a quelle già oggetto di informativa nel bilancio. In altre parole, il richiamo di informativa non è e non deve apparire come una comunicazione tesa a evidenziare un rilievo al bilancio o magari a supplire a una carenza di informativa del bilancio stesso.

L’ISA 706 fornisce poi alcune regole basilari per l’inserimento del richiamo di informativa:

  • quanto al suo collocamento nella relazione, questo paragrafo deve essere inserito immediatamente dopo quello contenente il giudizio sul bilancio;
  • deve essere preceduto dal titolo “Richiamo di informativa o un altro titolo analogo ed appropriato per la sua identificazione;
  • deve contenere un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione nel bilancio d’esercizio delle informazioni che illustrano questo aspetto;
  • va poi indicato che il giudizio del revisore sul bilancio non è comunque espresso “con modifica”, per quanto concerne l’aspetto che viene evidenziato nel paragrafo dedicato al richiamo di informativa.
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