15 Maggio 2014

Resi di beni da parte del soggetto comunitario con intrastat variabile

di Marco Peirolo
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La normativa applicabile, ai fini IVA, alle operazioni intracomunitarie non disciplina espressamente le variazioni dell’imponibile e/o dell’imposta.

In forza, tuttavia, del rinvio generale previsto dall’art. 56 del D.L. n. 331/1993, vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. n. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Come noto, tale norma contempla:

  • le variazioni in aumento, con l’obbligo del soggetto passivo di adempiere agli obblighi in materia di IVA (fatturazione, registrazione, ecc.) quando, successivamente all’emissione della fattura, l’ammontare imponibile o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo;
  • le variazioni in diminuzione, con la facoltà del soggetto passivo di ridurre l’ammontare imponibile dell’operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, ovvero in conseguenza dell’applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione se dipendenti dal sopravvenuto accordo delle parti.

In caso di reso, dovuto a difetti e vizi dei beni venduti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di variazione può essere effettuata in applicazione dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè anche dopo un anno dalla cessione, in quanto la rettifica discende da precisi obblighi posti a carico del venditore ai sensi degli 1490 ss. c.c. (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571646). La nota di variazione è, infatti, giustificata dalla responsabilità contrattuale del venditore prevista dall’art. 1453 c.c., che dà luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

In ambito intracomunitario, se a rendere i beni è il soggetto comunitario, il reso dà luogo alla rettifica di una cessione intracomunitaria, fatturata dal soggetto italiano in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.10.3).

L’operatore nazionale:

  • ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972) con un’apposita annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce l’ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello stesso periodo di riferimento in cui è annotata l’operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale;
  • se ha operato la variazione in diminuzione, deve presentare il modello INTRA 1-ter ai fini sia fiscali, sia statistici, indicando il codice “2” nella colonna relativa alla natura della transazione;
  • anche se non ha effettuato la variazione in diminuzione, deve ridurre del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond per effettuare acquisti di beni/servizi e importazioni senza applicazione dell’IVA.

Nell’ipotesi in cui i beni oggetto di reso, anziché rientrare in Italia, siano ceduti ad altro soggetto comunitario, occorre distinguere a seconda che il cessionario sia identificato:

  • nello stesso Stato membro dell’acquirente originario;
  • ovvero, in un diverso Stato membro.

La distinzione rileva ai soli fini INTRASTAT, in quanto – in entrambi i casi – il soggetto italiano effettua:

  • la rettifica (facoltativa) della precedente cessione intracomunitaria, secondo le modalità esposte, riducendo del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond anche se non opera la variazione;
  • una nuova cessione intracomunitaria, per la quale deve essere emessa la fattura con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento; tale cessione concorre alla formazione del plafond.

Riguardo, invece, alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni, in caso di consegna della merce:

  • nello stesso Stato membro in cui già si trovano, deve essere operata, ai soli effetti fiscali, la rettifica dell’operazione originaria mediante il modello INTRA-1 ter, nonché presentato un nuovo modello INTRA-1 bis per la cessione al successivo acquirente;
  • in un diverso Stato membro, i suddetti obblighi di rettifica e di presentazione dei modelli INTRA-1 ter ed INTRA-1 bis devono essere adempiuti agli effetti sia fiscali, sia statistici, indicando il codice “2” nella colonna relativa alla natura della transazione.