14 Aprile 2016

Regime premiale 2015 per 159 studi

di Alessandro Bonuzzi
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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 53376 n. 53376 di ieri approva l’elenco degli studi di settore ammessi al regime premiale per l’anno 2015. Gli studi coinvolti sono 159 su 204.

Si ricorda che il particolare regime, introdotto dall’articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011, è applicabile ai contribuenti “potenzialmente” accertabili sulla base degli studi di settore che risultano congrui – anche per effetto di adeguamento – e coerenti. Ne restano esclusi, quindi, tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione.

Ogni anno l’attuazione della disciplina è demandata ad uno specifico provvedimento direttoriale che individua gli studi di settore ammessi al regime. Per il periodo d’imposta 2015, il provvedimento di ieri individua 159 studi di settore rispetto ai 157 ammessi per l’anno 2014.

I contribuenti accedono al regime premiale se:

  1. la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
  2. nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
  3. la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;
  4. hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

Con riferimento al requisito della fedeltà (lettera d), il provvedimento precisa che l’accesso al regime premiale non è comunque impedito ove siano stati commessi errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica:

  • dell’assegnazione ai cluster,
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati,
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza,

a fronte delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

Pertanto, eventuali errori impattanti sull’assegnazione del cluster, sulla stima dei ricavi o dei compensi o sul posizionamento rispetto agli indicatori, pregiudicano l’accesso al regime premiale e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero avere effetti sull’eventuale stima di “congruità” della posizione del contribuente effettuata da Gerico. Infatti, la preclusione deriverebbe dal mancato rispetto del requisito della “fedeltà dei dati dichiarati”.

I contribuenti “virtuosi”, ovverosia quelli che rispettano contestualmente 3 condizioni (dichiarare ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento; risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili; essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati), accedono a diversi vantaggi che si traducono in limiti ai poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria; in particolare:

  • vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
  • viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.

Infine, occorre segnalare che il provvedimento di ieri apporta anche alcune modifiche ai modelli. In particolare, nelle istruzioni della parte generale, al paragrafo 4.2, dopo il punto 7, è aggiunto il punto 8, secondo cui le variazioni in diminuzione da patent box devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F.