14 Aprile 2014

Regime Iva dei beni venduti da imprese UE nell’ambito delle fiere mercato in Italia

di Marco Peirolo
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I beni movimentati dagli operatori comunitari in occasione di fiere mercato ed esposizioni tenute in Italia non rientrano nella disciplina degli scambi intracomunitari di cui al D.L. n. 331/1993, caratterizzati dalla tassazione nel Paese di destinazione (nella specie, in Italia).

L’art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993 dispone, infatti, che non costituisce acquisto intracomunitarol’introduzione nel territorio dello Stato di beni (…) che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali”.

La norma in esame recepisce l’art. 17, par 2, lett. h), della Direttiva n. 2006/112/CE, che non considera “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, escludendolo così da imposizione, “la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all’interno del quale l’importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione”.

Il regime di ammissione temporanea, disciplinato dal Codice doganale comunitario (artt. 84-90 e 137-144 del Reg. CEE n. 2913/1992) e dal relativo Regolamento di applicazione (artt. 496-523 e 553-583 del Reg. CEE n. 2454/1993), permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subìto modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.

Nell’ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea.

Il regime in esame è finalizzato a facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (es. mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori).

Dato che l’art. 576 del Reg. CEE n. 2454/1993 prevede l’esonero totale dai dazi all’importazione “per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime”, è possibile ritenere che la movimentazione dei beni a destinazione dell’Italia per esposizioni, fiere e mostre non dà luogo ad un acquisto intracomunitario. Di conseguenza, l’operatore estero non è tenuto ad identificarsi ai fini IVA in Italia direttamente, ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per mezzo di un proprio rappresentante fiscale.

Tuttavia, in base all’art. 17, par. 3, della Direttiva n. 2006/112/CE, “qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro”. In pratica, se vengono meno le condizioni di esclusione del trasferimento intracomunitario dal regime impositivo basato sulla tassazione nel Paese di destinazione, “si realizza un’operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con l’obbligo da parte del soggetto comunitario di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante l’eventuale nomina di un rappresentante nel territorio dello Stato” (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3 e R.M. 10 marzo 2000, n. 30).

Nel caso, pertanto, di vendita dei beni in occasione della fiera, è necessario regolarizzare l’avvenuto acquisto intracomunitario, soggetto a IVA, attraverso l’apertura di una partita IVA in Italia.

La cessione, invece, siccome territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere assoggettata ad imposta:

  • attraverso la posizione IVA italiana dell’operatore comunitario, se l’acquirente è un “privato” italiano o un soggetto IVA non residente;
  • dall’acquirente italiano, soggetto IVA, con applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini INTRASTAT, per i beni movimentati nell’ambito delle suddette manifestazioni, per i quali – si ricorda – non è prevista l’emissione di una fattura pro-forma o di una lista valorizzata, è stato chiarito che “gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, ai fini fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura” (C.M. n. 13-VII-14-464/1994, § B.15).