6 Aprile 2016

Regime di esonero Iva con dimostrazione a carico del cessionario

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5409 del 18 marzo 2016, si occupa del regime speciale Iva in agricoltura e, in particolare, delle regole e degli adempimenti da mettere in atto quando si acquista da soggetti in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, DPR 633/1972.

Il regime di esonero Iva prevede 2 requisiti necessari di accesso, uno di natura quantitativa e l’altro qualitativa:

  • conseguimento nell’anno precedente (o presunzione di conseguimento nell’anno di inizio attività) di un volume di affari non superiore a 7.000 euro (precedentemente il limite era di 2.582,28 euro);
  • composizione del volume d’affari per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al DPR 633/1972; quindi, l’imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura.

Si ricorda come il volume di affari comprenda l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’articolo 26 D.P.R. 633/1972. Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra attività separate.

Il regime è così chiamato perché prevede l’esonero dal versamento, nonché da tutti gli adempimenti Iva a esclusione della numerazione e conservazione delle fatture emesse in duplice copia, di cui una consegnata al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 21 DPR 633/1972.

Ne deriva che un soggetto passivo Iva, che procede ad acquistare da un soggetto in regime di esonero, deve emettere l’autofattura; di fatto si rende applicabile una delle deroghe, previste al comma 1 dell’articolo 34, DPR 633/1972, alle regole generali del regime speciale (applicazione dell’aliquota edittale in sede di cessione e delle compensative solamente in occasione della liquidazione), con scorporo dell’Iva sull’acquisto applicando la relativa percentuale compensativa prevista per il prodotto oggetto di transazione.

Ma il regime di esonero, come correttamente affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.5409, richiamando la precedente sentenza n.17951/2013, “costituisce speciale regime di esenzione e dunque il soggetto che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici”.

L’onere, prosegue la Suprema Corte, “si trasferisce sul soggetto cessionario dei prodotti agricoli che, avendo acquistato i beni senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge” dovrà applicare le regole di cui all’articolo 6, commi 8 e 9, D.Lgs. 471/1997 (emissione dell’autofattura).

In altri termini, all’atto dell’emissione dell’autofattura, è il cessionario che deve preoccuparsi di verificare quali regole applicare, se quelle ordinarie, con conseguente scorporo dell’Iva applicando l’aliquota edittale, o quelle previste all’articolo 34, comma 1, DPR 633/1972, che estendono l’applicazione, come visto, dell’aliquota compensativa anche alle “cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo”.

Al riguardo, si ricorda che i produttori agricoli possono rientrare nel regime di esonero anche in caso di cessione di prodotti non contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al DPR 633/1972.

Infatti, anche per tali operazioni, diverse da quelle agricole, essi sono esonerati, fermo restando il rispetto dei parametri richiesti, dalla fatturazione.

In tal senso, in passato si è espresso il Ministero con due risoluzioni: la n. 384076 del 13 gennaio 1981 e la n. 450313 del 20 novembre 1992. In entrambe è stato confermato che, in caso di acquisto di beni strumentali usati, il cessionario è obbligato ad emettere autofattura con distinta indicazione dell’imposta. Copia della “autofattura” deve essere rilasciata al produttore agricolo cedente.

Da ultimo, si evidenzia come sia anche verificabile che l’operazione intercorra tra due agricoltori esonerati.

In questo caso non deve essere emessa, da parte del cessionario, l’autofattura, ma la cessione può essere documentata da una ricevuta esclusa da Iva, con applicazione dell’imposta di bollo.