5 Settembre 2014

Redditometro, pericolo dal passato

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il caso è stato segnalato tramite un quesito posto da un partecipante durante il Master Breve nella sede di Brindisi ed evidenzia come le vie accertative dell’amministrazione finanziaria siano infinite. In realtà non è dato sapere se trattasi anche di una punta di “sadismo” dell’accertatore di turno, di certo si è innanzi ad un’intuizione geniale, pur se apparentemente debole sul piano della legittimità.

Il fatto è semplice: un contribuente rientra nel calderone delle segnalazioni da nuovo redditometro, sulla base delle informazioni derivanti dalle spese certe e dalle spese per elementi certi. Fin qui nulla di anormale, atteso che è dal mese di maggio 2014 che stanno giungendo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per applicare il nuovo redditometro, che come è noto riguarda le annualità dal 2009 in poi.

Lo stesso contribuente è però stato raggiunto anche da un accertamento redditometrico per il 2008. Mossa a sorpresa, non preceduta da contraddittori di sorta e derivata da un semplice doppio presupposto:

  • il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, con la conseguenza che il termine per il relativo accertamento (31 dicembre 2014) è ancora lontano;
  • lo stesso risulta possessore di un veicolo ed ha effettuato un conferimento societario tali da determinare un reddito accertabile per l’anno 2008 pari a circa 11 mila euro.

L’aspetto “innovativo” della vicenda riguarda la modalità con cui l’Ufficio procedente ritiene di poter soddisfare il requisito normativo del vecchio articolo 38 del D.P.R. 600/1973, ossia lo scostamento del 25% tra reddito accertabile e reddito imponibile da registrare in almeno due diversi periodi d’imposta. È segnalato infatti nell’avviso di accertamento per il 2008 che la seconda annualità “non allineata” è proprio il 2009, anno ancora non accertato e peraltro basato sul nuovo redditometro.

Insomma, in questo si sostanzia l’intuizione dell’accertatore: posto che il contribuente è stato selezionato per dare chiarimenti in relazione al 2009, a questo punto è accertabile anche per il 2008 con il vecchio redditometro, avendo registrato, pur se in maniera anomala, uno scostamento biennale. In realtà, a parere di chi scrive la scelta è altamente opinabile ed è dettata soprattutto dalla volontà di “incrementare” il budget dell’accertamento. Le liste selettive del nuovo redditometro, almeno sulla base di quanto asserito dall’amministrazione finanziaria, sono del tutto innovative e riguardano situazioni che almeno in apparenza sono caratterizzate da grosse anomalie. Il vecchio redditometro, invece, aveva delle proprie liste selettive ed era ancorato, nella sua ultima fase applicativa, soprattutto allo scostamento del biennio 2007/2008. Semplice anche il motivo: proprio in relazione al biennio 2007/2008, le regole accertative erano ancora le medesime. Oggi non pare assolutamente abbinabile l’anno 2008 al 2009, soprattutto in considerazione delle clamorose differenze che riguardano il nuovo accertamento, tra cui si rammentano:

  • lo scostamento da calcolare nella misura del 20%;
  • il confronto reddituale che avviene verso il reddito dichiarato e non verso il reddito imponibile;
  • la nuova costruzione del redditometro, basata su elementi attualizzati e soprattutto su diversi cluster di contribuenti.

Fatto è che le chiacchiere lasciano il tempo che trovano ed il nostro contribuente si è visto recapitare un bell’accertamento per l’anno 2008 da difendere. Cosa fare? La difesa nel merito della vicenda è sicuramente la prima alternativa: nel caso di specie trattasi di un importo accertato contenuto riferito ad un giovane ancora convivente con i genitori e con una ricostruzione altamente presuntiva, basata soprattutto sull’incidenza della vettura.

Dopodichè sul fronte della legittimità molto può essere eccepito, a partire proprio dallo scostamento biennale. Si è anticipato della differenza sostanziale delle annualità considerate, non assolutamente paragonabili come tecniche di accertamento utilizzate; ancora, può eccepirsi l’assenza di accertamento sul 2009, ancora non emanato, nonché la non indicazione, nella motivazione dell’atto riferito al 2008, delle ragioni dello scostamento percentuale nella seconda annualità (in tale direzione, è esplicita la sentenza della Corte di Cassazione n. 26541 del 5 novembre 2008). Fatto ciò, residuano le “classiche” eccezioni del vecchio redditometro, vale a dire:

  • l’essere il redditometro una presunzione semplice (tra le altre, si rammentano le prime sentenze della Corte di Cassazione in tale direzione, ossia la n. 23554 del 20 dicembre 2012 e la n. 2806 del 6 febbraio 2013);
  • la necessità di esperire il contraddittorio preventivo (interessanti sul tema sono le sentenze n. 2 e 3 del 12 dicembre 2012 emanate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione 4, secondo cui, essendo lo strumento del redditometro una presunzione semplice, l’assenza del contraddittorio determina la nullità dell’avviso di accertamento «… in quanto sussiste la necessità di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l’elaborazione statistica agli standard considerati dai D.M. del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente. Per cui le norme del 2010 sul sintetico trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all’anno di imposta 2009. Quanto sopra in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona fede, collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente»;
  • l’utilizzo, in luogo del vecchio redditometro, del nuovo strumento evoluto per garantire il contribuente circa l’affidabilità delle tecniche di accertamento e la contemporanea inutilizzabilità del nuovo redditometro, essendo profondamente viziato da violazioni sia della Carta Costituzionale che della normativa dell’Unione Europea (sul tema si rinvia alla sentenza 74/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che oltre a recepire il trend della giurisprudenza di merito circa l’applicabilità del nuovo redditometro evoluto in luogo del vecchio ha anche sposato le conclusioni contenute nella sentenza n. 10508 depositata il 23 settembre 2013 del Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli).

Infine, una considerazione amara: non si sentiva affatto il bisogno di simili intuizioni. La sensazione, palese, è che detto contribuente fosse comunque passato indenne alle liste selettive del vecchio redditometro per il 2008, non essendoci lo scostamento biennale 2007/2008. Procedere ad un simile “ripescaggio”, per quanto le negazioni saranno molteplici, rappresenta solo un tentativo di b incrementare il budget … è difficile togliersi dalla mente una sensazione di questo tipo.