9 Ottobre 2015

Redditometro, ecco i nuovi parametri

di Luigi Ferrajoli
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Il 25 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 16 settembre 2015 recante le nuove disposizioni sull’“accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a partire dal 2011”.

Con tale Decreto sono state emanate le nuove regole operative del c.d. redditometro, recependo definitivamente i principi espressi dal Garante della privacy, ad ogni modo già sostanzialmente applicati anche in precedenza dall’Agenzia delle entrate.

La disciplina operativa del redditometro rimane sempre regolata dall’articolo 38, D.P.R. 600/1973.

Presupposto necessario ai fini dell’applicabilità di tale innovato strumento accertativo è la verifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di uno scostamento, tra quanto dichiarato e quanto accertato, maggiore del 20%.

In tale circostanza, le possibilità di difesa per il contribuente sono elencate al comma 4; in particolare chi sarà oggetto di accertamenti da redditometro avrà la possibilità di dimostrare di avere coperto le maggiori spese accertate tramite redditi esenti, redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

A ciò si aggiunge l’ulteriore possibilità di contestare le spese oggetto di indagine portando a proprio favore prove dell’inesatta quantificazione o attribuzione delle stesse.

Lo strumento del redditometro, secondo quanto disciplinato dall’articolo 38, comma 7, prevede una duplice garanzia in favore del contribuente.

Ed infatti, l’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito deve, in primo luogo, procedere alla notifica dell’invito a comparire affinché il contribuente possa giustificare l’incoerenza tra reddito dichiarato e spese sostenute; successivamente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.

Per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni in materia di redditometro esse sono applicabili per i periodi d’imposta a partire dal 2011 e sostituiscono integralmente la precedente disciplina dapprima regolata dal D.M. 24 dicembre 2012 per gli anni d’imposta 2009 e 2010.

La novità di maggior rilievo è sicuramente la rinuncia da parte del legislatore all’ausilio di dati di stima per la ricostruzione del reddito attribuibile al contribuente.

È evidente lo scopo del legislatore: favorire sempre più l’accertamento di tipo sintetico “puro rispetto a quello induttivo.

Secondo quanto previsto dall’art.1 del D.M. 16 settembre 2015, il redditometro continuerà ad operare con la Tabella A, facendo però salva la possibilità in capo all’Amministrazione di avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 “il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente”, mentre l’indagine da parte dell’Ufficio è svolta sulla base degli 11 gruppi familiari distribuiti nelle 5 aree in cui è diviso il territorio nazionale (Tabella B).

Di non poco conto appare, dunque, l’intervento del legislatore che “finalmente” sancisce l’utilizzabilità delle sole spese certe presenti in Anagrafe tributaria.

Unica eccezione ammessa rimane, tuttavia, quella per le cosiddette “spese per elementi certi”.

La spiegazione di tale scelta è agevole: tale tipologia di uscite non rappresenta altro che voci di spese comunque presenti in Anagrafe tributaria e, dunque, già conosciute dal Fisco.

Gli unici elementi di capacità contributiva da tenere in considerazione, pertanto, sono le spese certe, le spese per elementi certi ed il fitto figurativo.

Tale ultimo parametro, può essere utilizzato unicamente in seguito alla selezione del contribuente e non rileva per determinazione della stessa; rientrano nella tipologia di tale criterio le spese connesse al mantenimento dell’abitazione indicate nella tabella A allegata al Decreto.

Nell’ipotesi in cui il contribuente, in sede di contraddittorio, dovesse rappresentare una diversa condizione abitativa si applicheranno le spese per elementi certi connesse all’immobile, quali spese di manutenzione ordinaria, acqua e condominio.

Diversamente, le spese per beni e servizi di uso corrente non concorrono né alla selezione del contribuente né formano oggetto del contraddittorio, eccezion fatta nel caso in cui l’Ufficio le abbia individuate puntualmente, ipotesi in cui anche tali spese possono concorrere alla costruzione sintetica del reddito.

Differente è la situazione degli investimenti, elencati sempre nell’allegata Tabella A, per i quali le informazioni in Anagrafe Tributaria sono complete e, dunque, consentono all’Ufficio di determinare l’incremento patrimoniale.