30 Dicembre 2014

Ravvedimento operoso: il nuovo volto dal 2015

di Giovanni Valcarenghi
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Con l’approvazione definitiva (e rocambolesca) della Legge di Stabilità per il 2015, risulta tracciato il nuovo volto del ravvedimento operoso che si dovrà gestire a partire dal 2015; trattasi di una sorta di “rimedio per tutti i mali” destinato a raccogliere l’eredità anche di altri istituti deflattivi, quali la definizione dell’invito a comparire, del PVC e l’acquiescenza rafforzata sull’avviso di accertamento.

Rispetto alla struttura delineata nella versione della Legge di Stabilità approvata a fine novembre alla Camera:

  • permane il carattere di strumento attivabile sul lungo periodo;
  • permane la possibilità di attivazione anche dopo l’avvio di attività di controllo da parte del Fisco, così come rimane la preclusione in caso di avviso bonario e avviso di accertamento e/o liquidazione;
  • è stata aggiunta la previsione di blocco al ravvedimento nel caso di PVC che contesta patologie di natura documentale, quali la mancata installazione del registratore di cassa, la mancata (o infedele) emissione di scontrini, fatture e ricevute, la mancata annotazione delle operazioni sul registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa.

Anche la misura delle riduzioni proposte dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, accordate al soggetto che provvede al rimedio, è stata oggetto di un piccolo ritocco ad opera del Senato e, per conseguenza, si presenta strutturata come rappresentato dalla tabella che segue:

Tipologia violazione cui si rimedia

Termine per ravvedimento

Riduzione sanzione rispetto al minimo

Mancato versamento del tributo

30 giorni dalla scadenza

1/10 del minimo

Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione)

1/9   del minimo

Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione)

1/8   del minimo

Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione)

1/7 del minimo

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione)

1/6 del minimo

Dopo la constatazione della violazione tramite PVC

1/5 del minimo

Presentazione tardiva della dichiarazione (senza che scatti l’omissione)

Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione

1/10 del minimo

L’aspetto di novità che emerge rispetto alle misure preannunciate è, dunque, la previsione di una specifica ipotesi che raccorda il ravvedimento con la consegna di un PVC, momento che si ritiene possa determinare l’avvenuta constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929 (le violazioni alle norme contenute in leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale).

In tal modo, probabilmente, si intende attribuire una maggiore dignità all’attività accertativa, differenziando (come sembra dalla lettura della norma) la riduzione premiale a seconda che il contribuente provveda al rimedio:

  • prima della chiusura del PVC (quindi, presumibilmente, non sapendo ancora quali saranno le effettive contestazioni dei verbalizzanti);
  • dopo la chiusura del PVC (avendo già piena contezza dei rilievi effettuati).

Ciò determina, nei fatti, un peggioramento della situazione rispetto all’attuale, posto che oggi (e, per la verità, sino a tutto il 2015), si può effettuare la definizione agevolata del PVC, nei successivi 30 giorni, beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/6.

Peraltro, un’altra circostanza che va denotata (e che, probabilmente, potrebbe segnare un punto a sfavore dell’istituto modificato) è rappresentata dalla impossibilità di effettuare un pagamento rateale, a fronte della facoltà oggi concessa (senza garanzie) dagli istituti deflattivi.

Quindi, nell’attesa di un giudizio più sereno e meditato, potremmo oggi affermare che il cambio di passo – accompagnato dalla volontà di realizzazione di un rapporto più trasparente tra Amministrazione e contribuente – non è stato realizzato con sforzo a carico del Fisco, bensì con sacrificio del contribuente. Quest’ultimo, infatti, ove fosse spinto dall’irrefrenabile volontà di rimediare a propri errori, non potrà essere scortato dalla agevolazione del pagamento rateale. Tenendo conto che oggi tale beneficio esiste, peraltro a favore di coloro che sono già interessati da una contestazione ed accompagnato da una riduzione delle sanzioni ad 1/6, deve essere sottolineata la parziale irrazionalità dell’intervento.

L’unico aspetto di vantaggio nell’effettuazione del ravvedimento è rappresentato dalla possibilità di definire solo le violazioni ritenute tali dal contribuente, mentre nella definizione del PVC si deve “accettare tutto” o “rifiutare tutto”. Stante la coesistenza dei due istituti per il 2015, si crede che la nuova impostazione del ravvedimento non sarà fortemente utilizzata, proprio per le difficoltà di inquadramento sopra descritte.

Insomma, l’intervento è di natura favorevole, ma si poteva certamente fare di più e meglio.