28 Agosto 2017

Raddoppio dei termini solo se la denuncia è tempestiva

di Luigi Ferrajoli
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Torna a far discutere l’annosa questione sorta in merito all’operatività del raddoppio dei termini di accertamento in seguito all’entrata in vigore delle novità apportate dalla legge di Stabilità 2016 e alla presunta abrogazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Con la sentenza n. 2581 dello scorso 09.06.2017, infatti, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha ritenuto di non condividere l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16728/2016 secondo cui, in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento, la nuova normativa di cui alla L. 208/2015 non sostituirebbe la precedente, bensì, per quanto non espressamente previsto, le due normative coesisterebbero e disciplinerebbero due ipotesi diverse.

Com’è noto, la L. 208/2015 all’articolo 1, commi 130 e 131, riscrivendo gli articoli 57 del D.P.R. 633/1972 e 43 del D.P.R. 600/1973, ha ampliato gli ordinari termini di accertamento in cinque e sette anni ed ha contestualmente abrogato il previgente terzo comma di entrambe le disposizioni secondo cui i termini di notifica degli accertamenti sono raddoppiati in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Il successivo comma 132, nel disciplinare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e nel fornire indicazioni circa il regime transitorio applicabile, chiarisce che le novità si applicheranno agli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Il secondo capoverso del comma in esame prevede che, per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Precisa la norma che “tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo”.

In base al ragionamento seguito dai giudici lombardi, la disposizione richiama il previgente quadro normativo come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015 con cui il Legislatore, recependo il diffuso orientamento della giurisprudenza, aveva ancorato l’operatività del raddoppio alla presentazione della denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

In altri termini, il testo del comma 132 della legge di Stabilità, non operando alcun riferimento a una presunta applicabilità soltanto agli atti che “non siano stati ancora notificati“, si limita ad affermare la necessità che la denuncia sia presentata entro il termine ordinario per gli avvisi relativi a periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Non viene, pertanto, recepita nel nuovo testo legislativo la disposizione di cui al comma terzo dell’articolo 2 D.Lgs. 128/2015 laddove prescriveva che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Secondo la sentenza in commento, “il raddoppio dei termini è stato dunque confinato alla sola disciplina transitoria, ammettendone sì l’operatività in relazione agli anni fiscali precedenti, ma sempre e solo se la denuncia ha preceduto la decorrenza del termine ordinario per l’accertamento” e che, per tale ragione deve quindi ritenersi che l’articolo 1, commi 130, 131 e 132, L. 208/2015 abbia implicitamente abrogato il regime transitorio previsto dall’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015, in modo che, ad oggi, ai fini di un legittimo raddoppio dei termini di accertamento, condizione necessaria sia sempre la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali ordinari.

Alla luce di quanto si qui esposto, sarà interessante osservare le prossime pronunce della Cassazione e, in particolare, se la Suprema Corte deciderà di confermare il proprio orientamento ovvero se effettuerà il tanto auspicato reviremant.

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli