4 Dicembre 2014

Quali sanzioni per questa Italia

di Massimiliano Tasini
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La macchina fiscale sta letteralmente schiacciando questo Paese
: norme assolutamente farraginose, tecnicamente scorrette, quando non anacronistiche, asfissiano la classe degli imprenditori, il cui compito è quello di “dare le idee”, e quella di amministratori e manager, il cui compito è quello di “attuare le idee”.

In un simile quadro, spesso parlare di sanzioni sembrerebbe un fuor d’opera; invece, violazioni che nemmeno avremmo ipotizzato sussistere trovano spazio in atti impositivi che, nella seconda sezione, irrogano sanzioni sempre più spinte verso l’alto, sfruttando i moltiplicatori previsti, e fino ad oggi quasi mai utilizzati, dall’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997.

A fianco delle sanzioni amministrative, il cui impianto è stato disegnato nel 1997, convivono le sanzioni penal-tributarie, la cui attuale disciplina si rinviene nel “modificando” D. Lgs. n. 74/2000.

Vorremmo mettere in evidenza due problemi, sui tanti che si affollano.

Il primo: si può colpire lo stesso fatto con due sanzioni diverse? Se leggiamo l’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000, titolato principio di specialità, sembrerebbe proprio di no; eppure, la Suprema Corte ha dato di tale previsione una lettura quanto mai restrittiva, così da legittimare, di fatto, la contemporanea irrogazione di sanzioni su entrambi i fronti.

Peraltro, detto art. 19 viene letteralmente “spiazzato” nel caso, invero assolutamente dominante, in cui la violazione sia commessa da una persona fisica che ricopre l’incarico di amministratore di una società di capitali: la violazione è qui compiuta nel suo ruolo di immedesimazione organica, di talché la sanzione penale incombe sulla persona fisica, mentre quella amministrativa, stante la “novella” dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, incide sul soggetto rappresentato e, dunque, sulla società.

A tutto questo si aggiunge che, per effetto della Legge Finanziaria 2008, un istituto tipico del diritto penale, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – disciplinato dall’art. 322-ter del Codice Penale – incombe sul “gestore” della società (ma, per il vero, anche sui soci della società, che costituiscono una sorta di “concorrenti in re ipsa” laddove sussista il requisito della ristrettezza della base sociale), così che alle pretese del fisco si sommano quelle dell’Autorità Giudiziaria, in mancanza di norme di coordinamento: ciò che determina effetti dirompenti sulla stabilità sociale.

Intendiamoci, non vogliamo qui certo affermare, nemmeno fra le righe, che le società che si fondano su gestioni allegre siano meritevoli di stabilità. Nondimeno, ci pare di poter rilevare che l’esigenza di trovare un giusto equilibrio tra necessità di colpire i fatti realmente connotati da patologia e quelli (a dir poco) opinabili è oramai sentita a tutti i livelli: il sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, non distingue la frode esattoriale dalla dichiarazione infedele, piuttosto che omessa, piuttosto ancora che fraudolenta.

Una seconda questione, connessa alla prima, riguarda la possibilità che i beni sequestrati possano essere destinati alle necessità operative della Guardia di Finanza; il prof. Sgubbi, in un recente e (ci si permetta) efficacissimo intervento, al di là delle valutazioni “sociologiche”, ha messo in evidenzia la paradossalità di tale previsione, nella considerazione che tale destinazione avverrebbe “a monte” cioè nella (mera) fase del sequestro, e non, come invece pare assolutamente necessario, in quella “a valle”, ovvero della confisca. Utilizzando (malamente, e ce ne scusiamo) le sue parole, sarebbe come se l’Amministrazione Finanziaria potesse aprire una succursale presso la casa di un imprenditore, che si vede sequestrare la casa di proprietà, quando ancora non è iniziato il processo penale.

Tutto questo sta accadendo proprio perché le norme sono farraginose, tecnicamente scorrette, quando non anacronistiche. E stupisce che la politica non sia in grado di rendersi conto della direzione verso la quale stiamo andando. Abbiamo bisogno e necessità di rigore, ma al contempo di uno Stato di garanzia.