21 Settembre 2016

La produzione di vino ai fini fiscali – parte prima

di Luigi Scappini
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Ben noto è che il settore agricolo, nel quale rientra a pieno titolo anche la produzione di vino, fruisce di un regime impositivo che comporta la dichiarazione di un reddito, in ragione di quello effettivo scaturente dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi dell’esercizio, determinato forfettariamente quale espressione della produttività del capitale e del lavoro impiegato sul fondo.

Tale regime impositivo compete, per natura, ai soggetti che svolgono un’attività agricola come definita dall’articolo 2135 cod. civ., sotto forma di ditta individuale, società semplice ed ente non commerciale.

In tutti gli altri casi, il reddito prodotto è un reddito di impresa, salvo la possibilità per determinati soggetti di poter optare per la determinazione del reddito secondo le regole catastali.

Nel contesto delle attività agricole eserciate, il Legislatore civilistico, richiamato pedissequamente da quello fiscale, dapprima individua le attività cosiddette agricole per definizione – coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali – per poi introdurre le cd. attività agricole connesse, la cui formulazione non è chiusa, tant’è vero che tale ultima categoria si arricchisce con periodicità di nuove attività, da ultimo l’agricoltura sociale.

Schematizzandole, esse si suddividono in attività connesse di prodotto, comprensive di tutte quelle attività consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, e in attività connesse di azienda, rappresentate dalla fornitura di beni o servizi, nonché le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con la riforma del 2001, il Legislatore, riscrivendo integralmente l’articolo 2135 cod. civ., ha provveduto ad introdurre, in riferimento a tutte queste attività connesse, un requisito sine qua non, consistente nella prevalenza, in termini di prodotto utilizzato e di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Da un punto di vista fiscale, l’articolo 32 Tuir, norma di riferimento, pur recependo l’indirizzo civilistico, introduce alcune limitazioni, sia per quanto riguarda le attività agricole per definizione, in particolare quando si verte di allevamento di animali e di coltivazioni di vegetali in serra, sia per le attività connesse.

In quest’ultimo caso, e in riferimento alle attività di prodotto, è previsto che, al rispetto del parametro della prevalenza, “producono” un reddito agrario, solamente quelle relative ai beni individuati con un decreto Mef, da ultimo quello del 13 febbraio 2015.

Atteso che in tale elencazione vi rientra a pieno titolo anche la produzione di vino, grappa, sidro e altri vini a base di frutta, quello che si vuole evidenziare è che non tutte le attività connesse di prodotto individuate al comma 3 dell’articolo 2135 cod. civ. consentono di poter considerare come connessa ai fini fiscali l’attività.

A tal fine, infatti, si deve dare atto della circolare n. 44/E/2004 dell’Agenzia delle entrate con cui viene affermato come la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse.

Posizione corretta in quanto bisogna sempre ricordare come le attività connesse sono per natura commerciali e solamente nel momento in cui vengono esercitate dall’imprenditore agricolo, per fictio iuris, diventano connesse di supporto alle agricole principali.

In altri termini, il comprare vino per la successiva rivendita è un’attività commerciale e tale rimane.

Ecco che allora bisogna comprendere cosa debba intendersi per manipolazione e trasformazione, attività senza le quali non si avrà mai un’attività connessa ai fini fiscali.

Sul punto è intervenuta in passato il Ministero con la circolare n. 351690 del 1° giugno 1955 con cui è stato chiarito che:

  • trasformazione è ogni operazione al termine della quale il prodotto che si ottiene presenta caratteristiche merceologiche differenti da quelle di partenza e
  • manipolazione è, al contrario, ogni operazione al termine della quale il prodotto mantiene le caratteristiche di partenza.

Calati i chiarimenti sul piano del mondo vitivinicolo, si avrà che nel primo gruppo vi rientra a pieno titolo la trasformazione dell’uva in vino mentre nel secondo vi potrà rientrare l’acquisto del vino che tuttavia necessiti di una successiva attività di manipolazione quale può essere l’invecchiamento o la messa sui lieviti con successiva messa in punta e sboccatura per gli spumanti metodo classico.

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