7 Settembre 2016

Il processo tributario telematico (Parte prima)

di Luigi Ferrajoli
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Dal 1° dicembre 2015 si è dato avvio alla sperimentazione del processo tributario telematico (PTT) attualmente attivo nelle sole Regioni della Toscana e dell’Umbria.

Le prime regole tecniche che gli utenti esterni, che intendono costituirsi con modalità telematica, debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni abilitate alla modalità telematica di gestione del processo, consentono alle parti di depositare in via telematica un ricorso, un appello o un documento successivo, ovvero di depositare in Commissione Tributaria la Nota di iscrizione a ruolo in formato cartaceo compilandola in modalità web.

Tali regole sono state fornite tramite il decreto n. 184 del 4.08.2015 del Direttore Generale delle Finanze; successivamente, la circolare n. 2/DF dell’11.5.2016 del Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria, nel commentare il predetto decreto ha individuato le linee guida per effettuare la notifica dei ricorsi e degli appelli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il successivo deposito in via telematica presso la competenti Commissioni Tributarie in cui il servizio è già attivo.

Infatti, non va dimenticato che l’accesso alla suddetta procedura necessita della preventiva notifica degli atti introduttivi del processo via PEC fruendo degli indirizzi messi a disposizione nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e pubblicati sul portale internet www.indicepa.gov.it.

L’informatizzazione delle procedure processuali anche nell’ambito tributario per consentire l’adeguamento ad altri settori del diritto in cui tale metodo è ormai divenuta la regola (processo civile telematico e procedure esecutive) rappresenta un’evoluzione sempre più necessaria che va gradualmente implementandosi per consentire a tutti gli operatori del settore il progressivo adeguamento strutturale ed organizzativo alle nuove procedure.

A partire dall’entrata in vigore del Decreto del 2.04.2012 del Direttore Generale delle Finanze il mezzo telematico ha definitivamente sostituito quello cartaceo nell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 546/1992 con cui le Commissioni Tributarie, per il tramite degli indirizzi indirizzi di P.E.C. degli Uffici di segreteria pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», inviano le informative relative alla data di fissazione delle udienze, alla pubblicazione del dispositivo delle sentenze e di eventuali ordinanze.

Attualmente con il Decreto del 30.06.2016 del Direttore Generale delle Finanze le predette regole tecniche sono state estese ad altre sei regioni per le quali il PTT è attivo, con la conseguenza che allo stato la suddetta modalità è attiva o lo diverrà a breve nelle seguenti regioni a partire dal:

  • 1 dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;
  • 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
  • 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;
  • 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Gli strumenti operativi del processo tributario sono accessibili attraverso il SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un’area pubblica visibile da tutti e da un’area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.

Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del Telecontenzioso accessibile dal portale: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- che consente agli utenti, previo accesso mediante l’utilizzo delle medesime credenziali di registrazione al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti in esso contenuti.

Per accedere al servizio PTT l’utente deve essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC e della firma digitale elettronica onde effettuare la registrazione al portale e procedere con l’accesso al processo tributario telematico che avviene mediante una procedura di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) da effettuarsi presso il seguente link: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.

L’utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del Portale ACCESSO AL PTT seleziona il link “Accedi al servizio” e, successivamente una volta completata la registrazione al sistema potrà effettuare l’accesso da qualsiasi apparato solamente collegandosi al portale ed inserendo le proprie credenziali.

Sebbene ancora in fase di sperimentazione ed attivo in poche realtà provinciali ed in solamente due Regioni, il sistema risulta di semplice attivazione e la procedura di deposito appare estremamente semplice ed intuitiva. Anche il servizio di assistenza, probabilmente complice per adesso la scarsa diffusione dello strumento, è efficace e tempestivo. Nel prossimo intervento verificheremo più nel dettaglio quali sono le funzionalità previste dal sistema e come fruirne.

Per approfondire le problematiche relative al processo tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli