1 Agosto 2014

Prima delle ferie tempo di fusioni e scissioni

di Ennio VialVita Pozzi
Scarica in PDF

Prima delle ferie estive c’è ancora spazio per avviare qualche operazione straordinaria come una fusione o una scissione.

Il problema che emerge, qualora si decidesse di utilizzare una situazione patrimoniale senza beneficiare di alcuna ipotesi di esonero, attiene alla possibilità di utilizzare, ancora in questi giorni, l’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2013.

Va da subito evidenziato come l’art. 2501 septies del c.c. preveda che devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa, sia il progetto di fusione sia i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sia le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater primo comma c.c.

Un problema cruciale attiene alla data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., ai fini del computo dei centoventi giorni (ovvero del termine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio).

Va innanzitutto evidenziato come rilevi il deposito presso la sede sociale e non il deposito o l’iscrizione nel registro delle imprese. A ben vedere dalla legge non riusciamo a desumere quale dei due depositi debba risultare prodromico, né l’intervallo di tempo massimo tra i due.

Inizialmente si riteneva che il deposito nel registro delle Imprese non dovesse essere successivo rispetto al deposito presso la sede sociale per il semplice fatto che, mancando un puntuale termine per il primo adempimento, gli amministratori avrebbero potuto beneficiare di un tempo indefinito.

Il Tribunale di Napoli, 10 gennaio 1995, ha sposato la tesi del preventivo deposito presso il registro delle imprese.

Infatti, si afferma che “nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescrittive del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale, soprattutto in ragione dell’impossibilità di confondere l’esatta individuazione della cronologia degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il deposito del progetto presso la sede debba avvenire successivamente, oppure contemporaneamente al deposito dello stesso per l’iscrizione nel Registro delle Imprese”.

Sulla stessa scia si colloca anche il Tribunale di Milano, 3 settembre 1990.

La questione è stata poi ridisegnata dalla massima n. 11 del 24 luglio 2001 del Consiglio Notarile di Milano.

Viene chiarito che nel caso in cui il deposito presso la sede delle società preceda quello presso il Registro delle Imprese, gli amministratori “devono procedere a tale adempimento senza indugio”.

In sostanza, viene dato spazio al chiaro dato normativo secondo cui il deposito entro i sei mesi dalla data di riferimento dell’ultimo bilancio riguarda non tanto il deposto presso il registro delle imprese quanto piuttosto il deposito presso la sede sociale.

Pertanto, se a fine giugno il nostro progetto è stato oggetto di tale adempimento possiamo senz’altro depositare il progetto nel registro delle imprese con maggiore serenità in questi giorni prima di andare in ferie.

Rimane da cogliere cosa possa intendersi con l’espressione “senza indugio” ma è evidente che siamo ancora nei tempi. Del resto era stato evidenziato in dottrina come una interpretazione particolarmente restrittiva della norma, se non addirittura contro il dato normativo, crei un inutile irrigidimento in queste operazioni caratterizzate da una certa complessità e delicatezza.

Si dovrà comunque avere la sensibilità di evitare che l’operazione venga implementata sulla scorta di una situazione patrimoniale eccessivamente lontana nel tempo, laddove la lontananza va intesa in un senso simile all’obsolescenza: tanti più eventi fanno modificare la situazione patrimoniale nel tempo, tanto più questa è lontana.