30 Settembre 2016

Le prestazioni di servizio dell’azienda vitivinicola

di Luigi Scappini
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In un contesto evolutivo dell’agricoltura, non più ancorata a un sistema caratterizzato dalla mera coltivazione del fondo al fine di raccoglierne i frutti, la riscrittura integrale dell’articolo 2135, cod. civ., quale recepimento della legge delega 57/2001, ha comportato, oltre all’introduzione del concetto di ciclo biologico per quanto concerne le attività agricole per definizione (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame), la rimodulazione delle attività a esse connesse.

In particolare, per la parte che qui si vuole indagare, sono state introdotte le cosiddette attività agricole connesse di azienda, infatti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2135, cod. civ. richiamato si considerano connesse anche “le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

Ne deriva che, affinché tali attività si possano considerare connesse, è necessario il rispetto del duplice requisito:

  • soggettivo, poiché l’attività deve essere fornita da un soggetto che svolge già un’attività agricola per definizione e quindi a cura di un imprenditore agricolo e
  • oggettivo, in quanto la fornitura di beni e servizi deve essere effettuata nel rispetto del parametro della prevalenza, introdotto con la riforma del 2001 in sostituzione del più generico “nell’esercizio normale dell’agricoltura”, declinato in ragione delle attrezzature e delle risorse normalmente impiegate.

Rispettati questi requisiti, da un punto di vista fiscale, a queste attività connesse, che si ricorda essere sempre attività che hanno una natura commerciale e solamente allorquando sono esercitate da un imprenditore agricolo nel rispetto del parametro della prevalenza, assumono la veste di attività serventi quella principale, il Legislatore riserva un regime di favore, infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56-bis, comma 3, Tuir, tali attività producono un reddito imponibiledeterminato  applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni  registrate  o  soggette  a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti  con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento”.

Tuttavia, bisogna evidenziare come tale regime, per espressa previsione di cui al successivo comma 4, non è fruibile dalle società agricole, siano esse di capitali o costituite sotto forma di Snc e Sas.

In altri termini, il regime forfettario, che si precisa è il regime naturale, salvo facoltà ai sensi del comma 5 di optare per le regole ordinarie, si rende applicabile a ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali.

Alla luce delle considerazioni fatte, ad esempio, una cantina potrà svolgere quale prestazione di servizi, in affiancamento alla sua ordinaria attività di produzione vino, anche l’attività di lavorazione delle uve per conto terzi. In questo caso quello che deve essere verificato è il rispetto della prevalenza in un contesto di normalità.

In altri termini, fermo restando che la normalità sussista, avendo ipotizzato che la lavorazione delle uve avvenga da parte di una cantina di per sé produttrice di vino, quello che dovrà essere verificato è che le macchine utilizzate e il personale impiegato risultino in via prevalente dedicati alle attività dell’azienda.

Per misurare la prevalenza in questo caso si può fare riferimento alle ore macchina lavorate.

Nella diversa ipotesi, sempre in tema di prestazioni di servizi, ad esempio, di lavorazione del terreno, si potrà utilizzare quale parametro di riferimento, alternativamente, a l’estensione delle superfici o al gasolio utilizzato o ancora alle ore macchina.

Parimenti attività connessa, riconducibile tra le prestazioni di servizi, si potrà considerare la consulenza enologica ai fini della vinificazione prestata dal cantiniere o ancora quella in merito alla realizzazione di un impianto da parte dell’agronomo a condizione, tuttavia, che tali soggetti facciano parte della forza lavoro aziendale e che gli stessi dedichino la maggior parte del loro tempo in azienda.

Al contrario, non si ritiene classificabile, ad esempio, quale attività connessa di servizi, l’attività di tenuta della contabilità di cantina per conto di altri soggetti, a prescindere dal rispetto del principio della prevalenza in quanto, in questo caso, viene meno l’altro requisito richiesto consistente nella normalità dell’attività rispetto all’attività principale.

Delineate le caratteristiche che debbono avere le attività per essere considerate connesse e la derivante imponibilità diretta, non resta che indagare quale sia il regime Iva. In tal caso, si rileva come si renda applicabile la disciplina specifica di cui all’articolo 34-bis, DPR 633/1972, ai sensi della quale si prevede una determinazione dell’Iva dovuta in misura forfettaria pari al 50% del suo ammontare.

La corretta aliquota Iva da applicare sarà quella ordinaria del 22% a meno che le prestazioni non siano erogate a mezzo di macchine agricole nel qual caso è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% ai sensi della Tabella A, parte III allegata al DPR 633/1972.

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L’azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità