3 Settembre 2013

Presentazione dichiarazioni integrative sul 2011

di Giovanni Valcarenghi
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Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere inviate le dichiarazioni del periodo di imposta 2012; il richiamato termine, però, appare importante anche per sistemare eventuali errori relativi all’anno 2011. Infatti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il contribuente ha la possibilità di rimediare ad eventuali errori a suo danno, oppure ad eventuali errori a danno del Fisco.

Nel primo caso, si tratta della possibilità di presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore, in tutte quelle ipotesi in cui, nel 2011, il contribuente avesse evidenziato un maggior imponibile, una maggiore imposta, oppure un minor credito rispetto agli importi corretti. Si pensi al caso della mancata esposizione di oneri deducibili o detrazioni di imposta, piuttosto che alla indicazione di redditi che non dovevano essere tassati. In tal modo, sfruttando il veicolo della dichiarazione integrativa a favore (da contrassegnare in modo esplicito sul frontespizio del modello), si ha la possibilità di utilizzare l’eventuale credito emergente dalla nuova liquidazione in via istantanea, mediante compensazione sul modello F24. Ove non si riuscisse a provvedere entro il richiamato termine del 30 settembre 2013, non tutto è perduto, ma l’iter appare certamente più complicato. Si potrà comunque rientrare in possesso delle maggiori imposte versate, ma si dovrà percorrere la strada della istanza di rimborso; pertanto, occorrerà presentare apposita richiesta in carta libera all’Agenzia delle entrare sperando che la stessa provveda. In ipotesi di silenzio protratto per 90 giorni (c.d. silenzio rifiuto) si apre la via del contenzioso, avendo cura di attivare l’istituto della mediazione tributaria, ove applicabile.

Di altro tenore è la correzione di errori compiuti a danno del fisco, attivabile per il tramite di una dichiarazione integrativa. Con il modello si raggiunge lo scopo di anticipare la eventuale contestazione dell’amministrazione finanziaria, beneficiando al contempo della riduzione delle sanzioni. Qui il termine di presentazione (entro il prossimo 30.09) ha la funzione proprio di consentire di applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472/97; diversamente, è sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza dell’accertamento ma, in tal caso, il carico sanzionatorio verrà determinato direttamente dall’ufficio e non dal contribuente. Va allora prestata attenzione al fatto che la dichiarazione integrativa, rappresentando di fatto una sorta di autodenuncia, deve essere accompagnata da un congruo conteggio delle maggiori imposte, delle sanzioni (ridotte) e degli interessi moratori; il tutto, affinché il ravvedimento operoso possa dirsi perfezionato in modo corretto.

Ove si intenda porre rimedio ad errori attinenti la dichiarazione del 2011, normalmente, ci si dovrà confrontare con un precedente modello da considerarsi infedele. Tale qualificazione appare importante per la corretta quantificazione delle sanzioni edittali dovute e che, come accennato, rappresentano la base di computo per l’applicazione delle riduzioni da ravvedimento. Correggere una dichiarazione infedele significa, dunque, confrontarsi con una sanzione pari al 100% della maggiore imposta dovuta; ciò determina, per conseguenza, che il costo effettivo del ravvedimento, a titolo di sanzione, è pari al 12,5%. Considerando, poi, che rimediando in questo periodo, è trascorso più di un anno dall’originario termine di versamento, in via approssimativa possiamo concludere che il ravvedimento costa circa il 15% della maggiore imposta dovuta (12,5% a titolo di sanzione + 2,5% a titolo di interesse moratorio). Volendo, infine, allinearsi alle indicazioni di prassi dell’Agenzia delle entrate (circolare n.47/E del 18/06/08), riconoscere l’esistenza di una maggiore imposta sul 2011 può significare anche dover rettificare gli acconti dovuti per il successivo periodo di imposta 2012.

Ecco che, allora, possiamo chiudere il cerchio anche se in maniera un po’ bizantina: integrare il modello UNICO 2012 significa, di fatto, dover riconsiderare anche la liquidazione delle imposte 2012 (quelle, cioè, relative alla dichiarazione da trasmettere entro fine mese), solitamente evidenziando una posizione di maggior credito. In tal senso, gli eventuali maggiori acconti ravveduti andranno correttamente esposti nel modello dell’annualità successiva a quella che si è inteso integrare.