5 Novembre 2014

Prelevamenti bancari: ulteriori spunti per le imprese

di Enrico Ferra
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La recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 228/2014, depositata il 6 ottobre 2014, è stata ampiamente illustrata da buona parte della dottrina, che ha molto ben scomposto ed analizzato i profili di illegittimità costituzionale emersi in relazione alle presunzioni legali relative sui prelevamenti bancari da parte dei professionisti (si veda sul punto, tra gli altri, “
Incostituzionale la previsione prelevamento = compenso” di Giovanni Valcarenghi del 14 ottobre 2014).
In buona sostanza, la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’art. 32, co.1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973,
limitatamente alle parole “o compensi, ha definitivamente escluso, con specifico riferimento ai
lavoratori autonomi, l’automatismo insito nella doppia presunzione “prelevamenti non giustificati = costi in nero” e quindi “costi in nero = compensi in nero”. Pertanto, l’assenza di un’analitica giustificazione e dell’indicazione dei beneficiari dei prelevamenti non comporta più, per tali contribuenti, l’assunzione di acquisto non contabilizzato o non fatturato di fattori produttivi incorporati in beni o servizi venduti “
a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati”.
Le ragioni di tale interpretazione offerta dalla Corte sono da ricercare nella
preminenza del lavoro proprio e nella
marginalità dell’apparato organizzativo dei lavoratori autonomi rispetto ai soggetti esercenti attività di impresa. In particolare, l’apparato organizzativo assumerebbe differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, fino a “scolorirsi” del tutto in presenza di attività di natura intellettuale, come nel caso delle professioni liberali.
La sentenza in commento opera, quindi, un’importante cesura in materia di indagini finanziarie, superando al contempo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, cristallizzato nella
Circolare n. 32/E/06, ove l’Agenzia delle Entrate, sempre in relazione ai lavoratori autonomi, aveva precisato che la disposizione sui prelevamenti “
intende valorizzare l’analisi […] della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal lavoratore autonomo, e correlare tale maggiore capacità con le ulteriori operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente in nero […]” e che, anzi,
il mantenimento dell’esclusione dei professionisti e dei loro “compensi” dall’ambito applicativo della presunzione “
avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di incostituzionalità, in quanto irragionevole discriminante tra le due categorie di contribuenti”.
Se, da un lato, diviene finalmente incontestabile che il professionista si trovi a sostenere dei costi per l’esercizio della sua attività non perfettamente correlati ai compensi (sicuramente non in rapporto di uno a uno, come impone la norma), d’altro canto, il rispetto dei parametri costituzionali, a pochi giorni dalla pronuncia, non appare comunque garantito se si sposta l’attenzione sul mondo delle
imprese.
Va ricordato che la ragione dell’estensione della presunzione – oltre che ai ricavi – ai compensi dei lavoratori autonomi, introdotta dalla L. n. 311/04, deriva proprio dalla volontà del Legislatore di equiparare le due categorie di contribuenti e porre fine alle discriminazioni presenti nelle disposizioni in commento. In effetti, diversamente da quanto sostiene la Corte, le specificità del lavoratore autonomo che “
inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata” non appaiono così evidenti nel caso di alcune particolari
realtà imprenditoriali. Si pensi, ad esempio, alle
imprese “di servizi”, alle
imprese artigianali od anche a tutte le categorie produttive che risultano essere “imprenditoriali” solo perché, sul piano pratico, diviene decisivo il
codice attività Ateco. Ebbene, queste particolari realtà economiche rimangono tuttora pienamente sottoposte al sillogismo presuntivo “prelevamenti = costi in nero” e “costi in nero = ricavi in nero” unicamente perché produttive di reddito d’impresa, laddove è invece evidente che, al pari dei lavoratori autonomi, operano “normalmente” con la
preminenza del lavoro proprio e la
marginalità dell’apparato organizzativo.
Lascia, quindi, un po’ di amaro in bocca la visione “dicotomica” offerta dalla Corte in questa delicata materia: una visione che finalmente e giustamente solleva i lavoratori autonomi, i professionisti
in primis, dall’onere di una prova diabolica, ma che, d’altro canto, non tiene in alcun conto la modestissima incidenza dei costi nelle plurime componenti del reddito di impresa nonché la non perfetta correlazione dei costi ai ricavi, decisiva per escludere l’automatismo prelievo ingiustificato = investimento produttivo = reddito d’impresa.
Dopo la pronuncia in commento, ancora una volta molto viene lasciato al caso, o meglio all’
id quod plerumque accidit, concetto ampiamente sfruttato per dirimere le controversie in materia di Irap ed autonoma organizzazione, con le conseguenze ben note a tutti. Non sono inoltre da trascurare, infine, gli altri profili problematici tuttora presenti, ossia la pochissima ragionevolezza della presunzione, laddove i prelevamenti si inseriscano nei
sistemi contabili semplificati, caratterizzati dalla fisiologica promiscuità di entrate e spese professionali e personali, nonché il pericolo di affidare all’Agenzia delle Entrate la determinazione delle
soglie di prelievo rilevanti.