22 Ottobre 2014

Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci 2013

di Federica Furlani
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A seguito delle modifiche apportate rispetto al termine originario del 30 aprile, il legislatore ha previsto che le due comunicazioni “innescate” dall’intervento del D.L. 138/2011 debbano essere trasmesse entro il
trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
Entro il
prossimo 30 ottobre, quindi, dovranno essere predisposte, se dovute in relazione al periodo di imposta 2013, la
Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e la
Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
Soffermiamoci sulla prima comunicazione, rinviando ad altro contributo l’analisi della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
I soggetti obbligati a presentare la comunicazione dei beni in godimento sono (alternativamente):
  • l’impresa che concede i beni in godimento: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale (sono escluse quindi dall’obbligo di comunicazione le società semplici);
  • i soci o familiari dei soci o dell’imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, che utilizzano tali beni.
L’obbligo di comunicazione scatta solo in presenza di una
differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il
valore di mercato del diritto di godimento.
In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina infatti per l’utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef da indicare nel
quadro RL e per l’impresa concedente l’
indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.
La comunicazione va effettuata per
ogni bene utilizzato nel periodo d’imposta, anche se
concesso in periodi precedenti.
Sono
esclusi dalla comunicazione:
  • i beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dalla tassazione di un fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
  • i beni utilizzati dall’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.
L’obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “
altro” (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, …) siano di
valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Sulla base di quanto evidenziato,
è quindi evidente che la presentazione della comunicazione è strettamente correlata a ciò che è stato fatto nelle dichiarazioni, appena trasmesse, di concedente e utilizzatore.
Infatti, se è stato tassato il reddito diverso non ci sarà nessuna difficoltà ad effettuare l’adempimento, mentre,
qualora così non fosse, non dovrà essere trasmessa
alcuna
comunicazione.
A livello sanzionatorio, bisogna distinguere le due situazioni che si possono riscontrare:
  • laddove sia stato tassato il reddito diverso in capo all’utilizzatore e resi indeducibili i costi per il concedente, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065;
  • se, invece, non si è operato correttamente dal punto di vista impositivo,
    la sanzione è pari al 30% della differenza fra corrispettivo e valo­re di mercato del diritto di utilizzazione dei beni.