9 Novembre 2016

Plusvalenza da cessione d’azienda individuale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 86 del Tuir disciplina la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita, nell’ambito del reddito d’impresa, dei beni diversi da quelli produttivi di ricavi, comprese quelle rivenienti dalla cessione di un’azienda o di un ramo di essa. Anche per tali beni, al pari degli altri beni strumentali, la plusvalenza è imponibile per intero nell’esercizio in cui avviene la cessione ovvero per quote fino a cinque rate annuali di pari importo se il bene è detenuto dal almeno tre anni, e per il computo del periodo di possesso si deve aver riguardo ai giorni di calendario.

L’articolo 58, comma 1, del Tuir – in relazione alle imprese individuali – prevede che, il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda (o ramo d’azienda), non si applica quando si fa richiesta di assoggettare detta plusvalenza a tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, del Tuir, il quale alla lettera g) dispone che le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni possono fruire della tassazione separata.

Il Ministero delle finanze (C.M. 320/E/1997) ha chiarito che ai fini della verifica del possesso quinquennale necessario per accedere alla tassazione separata, si computa anche l’eventuale periodo in cui l’azienda è stata concessa dal proprietario in usufrutto o in affitto. Sembra utile far presente che la disposizione in esame non deve necessariamente riguardare l’unica azienda posseduta dall’imprenditore, ben potendo quest’ultimo cedere anche una sola delle diverse aziende che possiede. È appena il caso di osservare che la disposizione in parola non opera per le società, in capo alle quali l’unica possibilità è quella di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione.

In definitiva, l’imprenditore individuale, in deroga al regime di tassazione ordinario ovvero alla rateizzazione, può assoggettare la relativa plusvalenza a tassazione separata, mediante apposita compilazione del quadro RM di Unico.  Occorre, comunque, versare in sede di modello Unico, un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile. Secondo tale regime, l’imposta non è calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione, ma liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale.

Si segnala che nell’ipotesi in cui l’imprenditore individuale dovesse cedere l’unica azienda perdendo in tal modo lo status di imprenditore, non potrà (ovviamente) fruire della rateizzazione della plusvalenza, ma potrà comunque avvalersi, in alternativa, della tassazione separata di cui al citato articolo 17, comma 1, del Tuir, ricorrendone i presupposti sopra indicati.

Infine, va sottolineato che la tassazione separata non necessariamente risulta più conveniente rispetto a quella ordinaria, ragion per cui è necessario effettuare una valutazione di volta in volta in funzione del singolo caso. Evidentemente la tassazione separata non incide in alcun modo sulla determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda, bensì esclusivamente sulla sua tassazione, restando la plusvalenza determinata per la differenza tra corrispettivo pattuito e costo fiscale della stessa.

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