29 Luglio 2016

Il plafond delle associazioni in 398 non va ragguagliato all’anno

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Le interpretazioni sulle modalità applicative del regime forfettario disposto per gli enti associativi dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 si arricchiscono di un ulteriore intervento. Con la sentenza n. 319/2016 del 14 aprile 2016, la sezione 1 della Commissione Tributaria provinciale di Pesaro ha ritenuto che il limite annuo di ricavi previsto per l’ammissione al regime forfettario della L. n. 398/1991 non debba essere ragguagliato ai giorni, se il periodo d’imposta di riferimento è inferiore all’anno (è il caso, ad esempio, dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività commerciale esercitando l’opzione per il regime speciale).

La sentenza indica una precisa posizione in merito al disposto di cui all’articolo 1, comma 1, della citata L. n. 398/1991, secondo il quale gli enti interessati sono ammessi al regime forfettario in parola se “nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a250.000 euro. La stessa disposizione prevede inoltre che “i soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.

Secondo i giudici di Pesaro, nella disposizione non è previsto “alcun riferimento al computo del plafond in giorni per il primo anno di attività con la conseguenza che resta fermo il limite massimo di euro 250.000 prescindendo dalla data di costituzione dell’associazione”. La sentenza prosegue, inoltre, specificando che “in assenza di specifica disposizione di legge e di un trattamento particolare per il primo anno è evidente che anche i soggetti neo costituiti possano usufruire per intero del plafond di euro 250.000”.

Del resto, osserva sempre la sentenza, “in tutti i casi di regimi fiscali speciali il legislatore quando ha voluto individuare una particolare applicazione per il primo anno di attività lo ha espressamente stabilito. Basti pensare al diverso trattamento normativo del cosiddetto regime dei contribuenti minimi … in cui il legislatore ha espressamente previsto che ai fini del trattamento agevolativo i ricavi e i compensi non superino un limite, e siano ragguagliati ad anno”.

Sulla questione è necessario tuttavia riportare il diverso avviso espresso negli anni dall’Agenzia delle Entrate. L’ultima occasione è quella colta dalla risoluzione n. 63/E del 16 maggio 2006 nella quale, per risolvere il dilemma in merito alla rapportabilità o meno del plafond in caso di inizio attività, si fa riferimento a quanto disposto dall’allegato E del D.M. 18 maggio 1995, emanato per fornire indicazioni in merito alla compilazione della distinta e dichiarazione d’incasso (adempimenti in uso fino al 1999 da parte dei soggetti in 398). In questo documento, ricorda l’Agenzia, è precisato che “nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’associazione risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni”. L’Agenzia osserva inoltre che il D.M. 18 maggio 1995, in seguito alla riforma del settore dello spettacolo deve ritenersi superato nella parte dispositiva relativa all’approvazione dei modelli di distinta e dichiarazioni d’incasso e alle relative istruzioni, mentre, nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime della L. n. 398/1991, “conserva attualità se non sono intervenute nella medesima materia modifiche normative”. In particolare, relativamente al periodo d’imposta al quale rapportare il limite massimo dei proventi, la risoluzione osserva che la normativa successiva al predetto decreto non contiene disposizioni che incidono sulle modalità di determinazione del limite massimo dei proventi da conseguire ai fini dell’applicabilità della L. n. 398/1991.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto valido il precetto contenuto nel D.M. 18 maggio 1995 e, di conseguenza, ha sostenuto che alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sia applicabile il criterio proporzionale. Di conseguenza, secondo l’Agenzia “le associazioni di nuova costituzione con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della L. n. 398/1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni”.

Proprio seguendo il computo a giorni, però, la richiamata sentenza n. 319/2016 della CTP Pesaro ha osservato che si potrebbero derivare conseguenze “irrazionali”. In pratica, secondo i giudici di prima istanza, si verrebbe a determinare “la revoca delle agevolazioni in tutti quei casi di incassi concentrati in pochi giorni o in un mese, che ragguagliati all’anno determinerebbero il superamento del plafond”.

I due diversi orientamenti sopra riportati mettono in luce, una volta di più, come per le disposizioni della L. n. 398/1991 sia forse ormai maturo il tempo per un restyling che consenta di definire meglio la portata e le effettive modalità di funzionamento del meccanismo forfettario. In difetto, le contestazioni proseguiranno.

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