14 Settembre 2017

Il perfezionamento del procedimento di reclamo/mediazione

di Angelo Ginex
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Il procedimento di reclamo/mediazione opera nella ipotesi in cui il contribuente voglia contestare in via giudiziale un atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall’1.1.2018): in tal caso, egli è tenuto infatti a notificare, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica, il ricorso/reclamo, che, in via eventuale, può contenere anche una proposta di mediazione.

Se quest’ultima è presente e, su iniziativa di una delle parti, si giunge alla definizione della controversia, negoziando la pretesa fiscale in contestazione e fruendo di una riduzione delle sanzioni, occorre provvedere, ai fini del perfezionamento della mediazione, al pagamento delle somme dovute o della prima rata nei termini prescritti.

In linea generale, alla luce dei diversi rinvii normativi, la disciplina sui versamenti è contenuta negli articoli 8 e 15-bis D.Lgs. 218/1997 e 15-ter D.P.R. 602/1973.

Sotto il profilo temporale, si rileva che ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, il versamento della totalità delle somme o della prima rata deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di mediazione tramite versamento unitario, fatte salve le ipotesi in cui siano contemplate altre modalità di pagamento in ragione della tipologia del tributo.

Gli importi possono essere pagati in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 se gli stessi superano i 50.000,00 euro.

Ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, cui rinvia l’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul loro importo sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di mancato versamento di una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, vengono iscritti a ruolo gli importi derivanti dall’accordo di mediazione con maggiorazione della sanzione pari al 45 per cento del residuo dovuto a titolo di imposta.

Infatti, l’articolo 8 D.Lgs. 218/1997 fa riferimento all’ordinaria sanzione del 30 per cento da tardivo versamento, di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà.

Inoltre, trova applicazione anche l’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973, per cui l’accordo e la dilazione permangono se la prima rata, una rata successiva o la totalità delle somme dovute sono oggetto di lievi inadempimenti.

A titolo esemplificativo, si tratta dei casi di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro, di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni o, ancora, di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

Nei casi suddetti, viene irrogata, sull’importo non pagato o pagato tardi, la sanzione del 30 o del 15 per cento ex articolo 13 D.Lgs. 471/1997, a seconda che il ritardo sia contenuto o meno nei 90 giorni dalla scadenza.

È comunque ammesso il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva o, in ipotesi di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

La mediazione tributaria