20 Settembre 2014

Perdite sistematiche light dal 2014

di Giovanni Valcarenghi
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Il
decreto sulle semplificazioni fiscali sembra davvero essere
in dirittura d’arrivo: ci auguriamo che l’approvazione sia snella, onde evitare di dare corso ad una vera e propria contraddizione (la difficoltà di approvare un decreto semplificazioni!).
Comunque sia, nelle bozze che stanno circolando, è presente una
disposizione che interessa il comparto delle
società di comodo e, per la precisione, quelle che si trovano a fronteggiare
reiterate perdite fiscali. Ciò che cambia dal vecchio al nuovo regime è il
numero delle annualità “incriminate”, posto che le penalizzazioni scatteranno
dopo 5 periodi di perdita fiscale,
anziché i precedenti 3 periodi.
Quindi:
  • da un lato i problemi sorgeranno dal 6° anno, vale a dire dal periodo di imposta successivo al quinquennio (e non più triennio) di osservazione;
  • dall’altro lato, invece, le possibili cause di disapplicazione potranno essere ricercate su un lasso temporale più ampio, anch’esso coincidente con il quinquennio (e non più con il triennio).
Sin qui tutto bene. Vi è però da approfondire il
momento di entrata in vigore delle modifiche, attualmente coincidente con il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; in sostanza,
si dovrebbe trattare del 2014. Peraltro, correttamente la bozza di decreto accompagna l’indicazione della entrata in vigore con una
specifica deroga alle regole dello Statuto del contribuente (amata chimera!), che invece dispongono che le modifiche alle regole di determinazione degli imponibili scattino dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla loro approvazione.
Ci interessa riflettere sulle
conseguenze di questo cambio di passo, per comprendere come possano coesistere tra loro
due disposizioni che regolano
situazioni identiche in
modo differente.
Sul
lato formale, ci potremmo limitare ad affermare che il Legislatore ha la possibilità di regolare diversamente le fattispecie e, per conseguenza, ci saranno due periodi a “ritmo” differente: uno con velocità triennale e l’altro con velocità quinquennale.
Tuttavia, il
criterio di ragionevolezza sembra
contrastare con tali conclusioni, specialmente se si prova ad evocare situazioni simili (sia pure non coincidenti) che hanno riguardato negli anni passati gli accertamenti di natura statistica.
Ci riferiamo alla
tematica degli studi di settore, per i quali si è discusso sulla applicabilità, o meno, al passato delle
versioni revisionate, siano a giungere al via libera della Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale lo strumento più raffinato prevale sempre su quello più grezzo.
Ed allora, pur con le dovute cautele, oggi ci si dovrebbe porre questo interrogativo: se ora si è allungato il periodo di osservazione delle perdite fiscali, incrementandolo da 3 a 5, significa
che si è riscontrata la
non piena ragionevolezza del
precedente parametro. In sostanza, significa che, specialmente in periodi come quelli che stiamo vivendo dal 2008 in avanti, non è sempre anomalo incrociare un soggetto che replichi risultati negativi per più periodi.
Quindi, ove fossero promossi
accertamenti nei confronti di società in perdita sistematica per il 2012 o per il 2013 (in virtù della pregressa normativa), si potrebbe ipotizzare che uno degli
elementi difensivi da far valere potrebbe essere proprio quello della
eccessiva “brevità” del periodo di osservazione delle perdite fiscali, stante il fatto che lo stesso Legislatore ha ritenuto di adeguarlo.
Si produrrebbero, in effetti, delle
sperequazioni che non risultano condivisibili a seconda della
collocazione delle perdite fiscali all’interno di un quinquennio. Si pensi, ad esempio, al quinquennio 2010 -2014; se le perdite si fossero collocate nella fase iniziale (2010-2011-2012), nel 2013 il soggetto era in regime di società in perdita sistemica. Diversamente, se le perdite fossero state sofferte nel 2011-2012-2013, per il 2014 non vi sarebbero problemi, in quanto troverebbe applicazione la nuova disposizione.
L’esempio, peraltro, mette anche in luce la
stranezza in forza della quale sono proprio gli
anni passati ad essere stati caratterizzati da una maggiore ricorrenza di
risultati negativi, direttamente
ascrivibili al generale stato di crisi.
Vedremo quale sarà l’atteggiamento dell’amministrazione e della giurisprudenza, ma sicuramente la questione è tale da
meritare una approfondita meditazione.