28 Settembre 2015

Per l’IMU sui terreni, il rompicapo della detrazione di € 200

di Fabio Garrini
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In vista dell’approssimarsi della scadenza in proroga dell’acconto IMU – si veda il decreto enti locali, art. 8 c. 13-bis del DL 78/15 – prevista al 30 ottobre solo per quanto riguarda i terreni, occorre verificare le regole di calcolo per tali immobili, soprattutto per quanto riguarda la gestione della detrazione di € 200, aspetto tutt’altro che semplice da gestire.

Si deve infatti ricordare che il DL 4/15 ha completamente revisionato la disciplina di esonero IMU prevista per i terreni ubicati nei comuni montani; rinviando a precedente contributo pubblicato sulle pagine del presente quotidiano telematico (https://www.ecnews.it/fisco-lavoro/imu-esenzione-comuni-montani) in questa sede si ricorda che l’esenzione viene riconosciuta:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Per i terreni di collina svantaggiata (indicati all’allegato 0A) l’imposta è dovuta ordinariamente, salvo il diritto a beneficiare di una detrazione. Occorre però ricordare che:

  • nell’ipotesi di cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del Comune, sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato” (PD), la “detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della C.M. 14.6.93 n. 9” a favore di coltivatori diretti e IAP (a tal fine occorre rivolgersi al Comune per verificare tali aree);
  • nel caso in cui, nell’allegato 0A del D.L. n. 4/2015 convertito, al Comune sia attribuita la sigla “T”, la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

 

La detrazione

Già la lettura della norma lascia intendere come la gestione di tale detrazione possa spesso risultare poco agevole, impressione confermata dalle FAQ pubblicate lo scorso 28 maggio 2015.

Il primo chiarimento di un certo interesse fornito riguarda i terreni affittati o dati in comodato da CD e IAP a altro CD e IAP che li coltiva: oltre all’esenzione quando il terreno sia montano (ma sul punto già la norma è del tutto chiara), viene riconosciuta anche la detrazione se il terreno è in Comune di collina svantaggiata. Da rammentare che i requisiti soggettivi devono essere verificati sia in capo al concedente che all’utilizzatore.

 

  • Composizione proprietaria “mista”

L’importanza dei requisiti soggettivi è confermata anche da un’altra risposta, secondo la quale la detrazione deve essere ripartita unicamente tra i soggetti che siano qualificabili CD o IAP.

Più facile a dirsi che a farsi: se infatti tutti i terreni considerati sono, ad esempio, in comproprietà tra madre e figlio e ipotizzando che solo il figlio abbia i requisiti, a quest’ultimo spetterà l’intera detrazione di € 200; al riguardo non vi sono dubbi.

Ma, al contrario, come occorrerebbe comportarsi nel caso ci trovassimo a gestire composizioni più variegate? Si consideri il seguente caso: alcuni terreni sono in comproprietà tra i soggetti dell’esempio precedente e altri terreni sono in comproprietà tra due fratelli, entrambi in possesso dei requisiti. Posto che, ci viene detto, comunque la detrazione è unica, come avverrà la ripartizione? Pare lecito affermare che essa dovrà essere imputata in proporzione ai vari terreni dove almeno uno dei soggetti è coltivare diretto, in seconda battuta ripartita tra i contitolari che su tale terreno possiedono i requisiti.

 

  • Imputazione ai terreni

Inoltre si consideri il caso (tutt’altro che raro) di terreni ubicati in diversi Comuni: nelle FAQ richiamate si legge come comunque la detrazione di € 200 è unica e va ripartita per i terreni ubicati nei diversi Comuni di collina svantaggiata, ripartizione che nel caso di Comune “parzialmente delimitato” deve tener conto solo dei terreni ubicati nella zona svantaggiata.


Esempio:

Comune A parzialmente delimitato = 9.000 metri quadri di terreni coltivati (di cui solo 1.000 nella zona svantaggiata)

Comune B parzialmente delimitato = 1.000 metri quadri di terreni coltivati

La detrazione viene ripartita in parti uguali tra i due Comuni.


 

Diversamente occorrerà comportarsi (anche in questo caso vi è la conferma delle FAQ richiamate) per la ripartizione delle franchigie/riduzioni previste dall’art. 13 c. 8-bis del DL 201/11: queste riguardano infatti tutti i terreni coltivati dal CD/IAP e quindi la ripartizione va condotta tenendo in considerazione, appunto, tutti i terreni coltivati.

Nel caso precedentemente proposto le franchigie saranno imputate al 90% al Comune A e al 10% al Comune B.

Senza poi dimenticare che tutti questi calcoli, già di per sé cervellotici, sono subordinati alla verifica dei requisiti nel corso del periodo d’imposta e, quindi, potrebbe esserci la necessità di introdurre ulteriori riproporzionamenti nel caso di modifica delle quote di titolarità dei terreni ovvero di perdita / acquisto dei requisiti, ovvero ancora nel caso in cui dovesse iniziare / cessare l’effettiva coltivazione del terreno.

Ma vien da chiedersi: chi ha scritto la norma si è reso conto dell’intricata gestione che serve per gestire una detrazione di 200 miseri euro?!?

Per carità, non si butta nulla, soprattutto di questi tempi … ma la sensazione è che il lavoro per calcolare il beneficio sia spesso molto superiore rispetto al risparmio d’imposta ottenuto.