19 Giugno 2015

Per la validità della notifica l’ufficio deve produrre i CAD

di Luigi Ferrajoli
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È condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica la spedizione delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (ossia i c.d. CAD) nel caso in cui, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l’agente postale non possa consegnare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica. Infatti, è solo dall’invio del CAD che decorre il termine di dieci giorni necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall’art.8 co.2 L n.890/82; l’incertezza assoluta sulla data di invio del CAD implica la nullità della notifica, ai sensi dell’art.160 c.p.c..

Con la sentenza n.1926/15 la Commissione Tributaria Regionale di Milano si è occupata di una vicenda in cui un soggetto aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento derivante dall’asserita definitività di accertamenti non impugnati relativi agli anni 2004 e 2005.

Il ricorrente, contestando in diritto la pretesa fiscale, aveva eccepito innanzitutto l’omessa o invalida notifica degli avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005 e dell’atto di contestazione della sanzione, con conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei relativi importi e invalidità della cartella esattoriale impugnata; in secondo luogo, aveva contestato la nullità della cartella in quanto gli atti impositivi presupposti risultavano asseritamente notificati oltre il termine di decadenza di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/73.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso, nulla motivando in ordine al primo motivo di ricorso e rigettando il secondo in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva provato documentalmente di avere consegnato i plichi con gli atti impositivi all’Ufficio postale, in data anteriore al termine di decadenza previsto dall’ art. 43 D.P.R. n.600/73.

Il contribuente ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano eccependo l’illegittimità della sentenza di primo grado poiché basata su un presupposto di fatto erroneo, consistente nella regolare notifica degli atti presupposti. Nello specifico, secondo il ricorrente, l’Ufficio, nel giudizio di primo grado, non aveva provato documentalmente di avere completato l’iter previsto dall’art. 8 L n.890/82 per le notifiche a mezzo posta.

Infatti, l’art.8 co.2 L n.890/82 prevede che, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto da notificare per temporanea assenza del destinatario, depositi in giornata il piego presso l’ufficio postale competente; successivamente l’agente postale deve comunicare al destinatario l’avvenuto tentativo di notifica “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento  (la c.d. CAD) che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda”.

Il comma 3 del medesimo articolo determina che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Nel caso de quo l’Ufficio aveva prodotto esclusivamente la copia fotostatica delle buste di spedizione degli atti, nonché quella dei relativi avvisi di ricevimento nei quali era indicata la mancata consegna dei plico a domicilio per temporanea assenza del destinatario e l’emissione dei relativi CAD, mai ricevuti dal ricorrente e mai prodotti dall’Ente impositore nel giudizio di primo grado.

Secondo l’appellante, essendo il CAD determinante per il computo della decorrenza dei termini, l’omesso invio da parte dell’agente postale e la sua mancata produzione avevano determinato la nullità della notifica ex art. 160 c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, sottolineando che nel giudizio di primo grado erano state prodotte e documentate tutte le formalità e gli incombenti previsti per il perfezionamento della procedura notificatoria.

La CTR di Milano ha accolto l’appello, confermando che la mancata produzione della comunicazione di avvenuto deposito non consente di verificare una data certa iniziale e conseguentemente impedisce il perfezionamento della notifica, e pertanto nel caso de quo la cartella di pagamento doveva essere annullata.

In un caso analogo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.16412/07, erano giunte alla medesima conclusione affermando che “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente”.