11 Settembre 2015

Per il regime delle agenzie di viaggio non basta “organizzare” viaggi

di Leonardo Pietrobon
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Il
regime speciale di cui all’
articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 viene, in alcune circostanze, “frettolosamente” attribuito
alle agenzie di viaggio, senza operare alcuna analisi preventiva in merito
all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso.

La condizione soggettiva di applicazione in ogni caso non deve essere sottovalutata, in quanto, come già messo in evidenza in precedenti interventi, le disposizioni di cui all’articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 devono essere integrate con quanto previsto da specifiche disposizioni nazionali e comunitarie.

Secondo quanto stabilito dalla citata disposizione normativa – con riferimento all’articolo 74-ter – le disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo (di cui all’articolo 9 L. n. 217/1983), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (come indicato dall’articolo 2 D.Lgs. n. 111/1995) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un’unica operazione.

Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici: si tratta di qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

Dalla lettura di quanto stabilito dall’articolo 9 L. 217/1983 sono considerate “agenzie di viaggio e turismo” le imprese, individuali e collettive, che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, ovvero di intermediazione, compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla L. n. 1084/1977. Ciò che emerge è quindi l’irrilevanza della qualifica formale per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio. In altri termini, quindi, l’applicazione del regime in commento prescinde dalla qualificazione del soggetto passivo.

Tale principio assoluto, tuttavia, non deve far pensare che l’attività di agenzia di viaggio sia “libera” da vincoli e procedure autorizzative, in quanto è necessario ricordare che la disciplina relativa al turismo è demandata alla regolamentazione regionale (in alcune circostanza anche a quella provinciale) con requisiti e procedure differenti da regione a regione.

Prendendo a mero titolo esemplificativo la Regione del Veneto il dettato normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 la quale, agli articoli 62 e 63 stabilisce che sono considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l’attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.

Ancora secondo la normativa regionale assunta, ad esempio, le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso”.

Oltre a tale aspetto “formale” la legge regionale del Veneto demanda alle provincie l’esecuzione di un iter procedurale necessario per l’apertura e lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio, a dimostrazione che l’ambito applicativo di cui all’articolo 74-ter è “preceduto”, sotto il profilo burocratico, da altre disposizioni normative.

Il particolare regime speciale di cui all’articolo 74-ter D.P.R. n. 633/1972 non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori (propri clienti), rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato, invece, sul sistema detrattivo “imposta da imposta” (cd. regime ordinario Iva). In tale categoria di operazioni rientrano, ad esempio, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Parimenti, come ha rilevato la R.M. n. 233/2002, lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.).

Inoltre, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 233/2002 ha chiarito che il regime speciale si applica alle vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non si applica alla fornitura delle singole prestazioni.