28 Giugno 2016

Patent box: i 150 giorni decorrono dal 31 dicembre 2015

di Alessandro Bonuzzi
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Per i contribuenti che hanno inviato l’istanza di patent box tra il 1° e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui presentare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre 2015.

Lo chiarisce il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 101754 di ieri.

È noto che le imprese che intendono accedere al regime del patent box debbano esercitare un’opzione che va comunicata all’Amministrazione finanziaria.

A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la comunicazione della scelta è legata all’adempimento dichiarativo e decorre dal periodo d’imposta al quale il modello si riferisce.

Diversamente, per i primi due periodi d’imposta di applicazione del regime, l’opzione va esercitata presentando l’apposito modello, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 144042 del 10 novembre 2015, entro il termine del periodo d’imposta di decorrenza.

L’attivazione del regime, tuttavia, può dipendere anche alla presentazione del ruling. L’istanza deve essere sempre prodotta dalle imprese che utilizzano direttamente il bene immateriale.

In caso di utilizzo indiretto, invece, l’impresa ha la facoltà di attivare la procedura qualora lo sfruttamento venga realizzato nell’ambito di operazioni con società che – direttamente o indirettamente – controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Quando il reddito agevolabile deve essere determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia, quindi in caso di ruling obbligatorio, l’opzione acquista efficacia dall’anno di presentazione dell’istanza.

Se, invece, il ruling è solo facoltativo, l’opzione esercitata è comunque efficace; la mancata presentazione dell’istanza nell’anno di opzione ha come conseguenza la determinazione autonoma del reddito agevolabile.

Il provvedimento di ieri, però, fa riferimento a un terzo adempimento, ossia la presentazione o integrazione della documentazione da allegare all’istanza.

Il termine entro il quale perfezionare tale procedura è fissato in 150 giorni.

Proprio su questo punto, l’Agenzia chiarisce che, per le imprese che hanno inviato il ruling lo scorso dicembre, il termine di 150 giorni decorre comunque dal 31 dicembre 2015, senza che rilevi la data effettiva di presentazione dell’istanza.

Ciò al fine di tutelare i contribuenti che, in questa prima fase di applicazione del regime, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa interpretando erroneamente il termine previsto dai precedenti provvedimenti del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 nonché dalla circolare n. 11/E/2016.

Si ricorda, infine, che il mancato rispetto dei 150 giorni ha conseguenze diverse a seconda che il ruling sia obbligatorio o facoltativo:

  • in caso di ruling obbligatorio, l’inosservanza del termine determina la decadenza dell’istanza e, pertanto, l’inefficacia dell’opzione;
  • in caso di ruling facoltativo, l’inosservanza del termine determina sempre la decadenza dell’istanza, ma l’opzione rimane efficace, con determinazione autonoma del reddito agevolabile.