11 Gennaio 2016

Opportunità per i “decaduti” dalla rateazione di accertamenti con adesione

di Leonardo Pietrobon
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Dopo la riammissione ai piani di rateazione relativi a cartelle di pagamento, introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015, il Legislatore, con la Legge di Stabilità 2016, è nuovamente intervenuto a beneficio di quei contribuenti decaduti da piani di rateazione, seppur non più con riferimento a dilazioni di cartelle di pagamento, ma in relazione ad accertamenti con adesione. L’oggetto dell’intervento legislativo, infatti, non sono più le cartelle di pagamento sottoposte a piani di pagamento dilazionato bensì, per espressa disposizione di cui ai commi da 134 a 138 dell’articolo 1 L. 28.12.2015 n. 208, la definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. n. 218/1997.

Rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 159/2015 la “nuova” riammissione al pagamento rateale è circoscritta in modo specifico dal punto di vista oggettivo e sotto il profilo temporale.

Lo stesso comma 134, dal punto di vista oggettivo, stabilisce che la riammissione al pagamento temporale è riservata ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute in esito ad accertamenti con adesione, circoscrivendo di fatto esclusivamente a tale procedura la possibilità di ritornare in bonis. Inoltre, il beneficio è limitato alla rateazione delle sole imposte dirette, escludendo quindi le eventuali definizioni in accertamento con adesione in materia di imposte indirette, quali ad esempio l’Iva, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Tale scelta legislativa, sicuramente lascia qualche perplessità, sia sostanziale che dal punto di vista procedurale, in quanto, ipotizzando una definizione in adesione di un accertamento posto a carico di una società questo potrebbe verosimilmente riguardare sia imposte dirette ed Irap sia imposte indirette quali l’Iva, con evidente impossibilità (inspiegabile!)  di ritornare in bonis per l’intera definizione.

Sotto il profilo temporale, lo stesso comma 135 stabilisce che la nuova riammissione riguarda esclusivamente i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 e solo a condizione che entro il 31 maggio 2016 tali soggetti riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Dal quadro normativo sopra espresso, emerge che la nuova possibilità non è estesa a tutti i contribuenti “morosi”, bensì è riservata esclusivamente ai soggetti:

  • che hanno definito con l’Agenzia delle entrate un accertamento con adesione;
  • che hanno scelto il pagamento delle somme dovute in modo rateale, non rispettando le scadenze del relativo piano di ammortamento.

Sotto il profilo sostanziale si ricorda che il perfezionamento dell’adesione, disciplinato dagli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/97, avviene attraverso le seguenti fasi:

  1. predisposizione e sottoscrizione dell’atto di adesione;
  2. pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale;
  3. esibizione e consegna della ricevuta di pagamento e ritiro della copia dell’atto di adesione.

Dal punto di vista operativo, la Legge di Stabilità, riprendendo tali aspetti, stabilisce che i contribuenti interessati alla nuova “possibilità” di rateazione, entro i 10 giorni successivi al versamento, devono trasmettere all’Ufficio copia della relativa quietanza, al fine di ottenere la sospensione di eventuali iscrizioni a ruolo o procedure esecutive da parte dell’Agente della riscossione. Spetterà, poi, all’Agenzia delle Entrate:

  1. ricalcolare le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
  2. verificare il versamento delle rate residue.

Il contribuente “riammesso” deve prestare particolare attenzione ai seguenti due aspetti:

  1. le eventuali eccedenze versate in virtù del nuovo piano di rateazione rispetto all’ammontare ricalcolato non costituiscono somme ripetibili;
  2. il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la definitiva decadenza dello stesso contribuente dal piano di rateazione, con l’impossibilità di applicare una qualsiasi altra proroga del pagamento in questione.

Con riferimento alle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione, si ricorda infine che il già citato D.Lgs. n. 159/2015 ha modificato il pagamento rateale, unificando, di fatto, quanto previsto per il pagamento rateale degli avvisi bonari. In particolare, con le modifiche introdotte ad opera del D.Lgs. n. 159/2015 viene innalzato il numero di rate massimo per le somme di importo superiore ad € 50.000 passando da 12 rate trimestrali a 16 rate trimestrali.

In conclusione, anche con la Legge di Stabilità 2016, l’intento di incentivare una definizione spontanea da parte dei contribuenti “sbadati” continua.