1 Luglio 2016

On line le regole per trasmettere i corrispettivi da vending machine

di Alessandro Bonuzzi
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Con il provvedimento n.102807 di ieri l’Agenzia delle entrate definisce le regole per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici (cosiddetti vending machine): l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica scatta dal 1° gennaio 2017.

Si ricorda che il D.Lgs. 127/2015 ha previsto, con decorrenza dal prossimo anno, la facoltà per le imprese, gli artigiani e i professionisti di trasmettere in via telematica i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La stessa possibilità – quindi anche in questo caso si tratta di un regime non obbligatorio – è stata prevista per le imprese che effettuano le operazioni per cui non vi è obbligo di fatturazione (ex articolo 22 D.P.R. 633/1972), sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017. Pertanto, anche questi soggetti possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Solamente per i contribuenti che gestiscono distributori automatici, e quindi svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante vending machine, la comunicazione telematica dei corrispettivi è obbligatoria.

Il decreto prevede che tale obbligo venga assolto mediante soluzioni tecniche graduali e, quindi, che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

A tal fine, si rende necessaria, dapprima, l’applicazione di una soluzione transitoria, fino al 31 dicembre 2022, e, solo in un secondo momento, l’applicazione della soluzione “a regime”.

In particolare, per consentire ai gestori delle vending machine di organizzarsi per tempo in vista del 1° gennaio prossimo, il provvedimento di ieri si occupa della “fase transitoria” definendo:

  • le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle vending machine;
  • le regole tecniche da seguire;
  • l’individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione;
  • nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l’autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

Inoltre, si rende noto che nelle prossime settimane l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti e degli operatori del settore del vending un’area dedicata all’interno del sito web, in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi nella fase di erogazione dei prodotti.

Al termine della fase di censimento, l’Ufficio fornirà, sempre online, un QRCODE da applicare su ogni apparecchio in modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore, da cui sta acquistando il prodotto, è conosciuto all’Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

In futuro, con un successivo provvedimento, verrà disciplinata la soluzione “a regime”.