17 Febbraio 2017

Nuovo OIC 29: la correzione degli errori

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La riforma della disciplina di bilancio operata con il D.Lgs. 139/2015, e, più nello specifico, l’intervenuta eliminazione dell’area straordinaria del conto economico, hanno inciso sulla disciplina contabile in tema di correzione degli errori, comportando la necessaria modifica dell’OIC 29.

È utile a tal proposito ricordare che la precedente versione del principio contabile richiedeva, ai fini della correzione dell’errore:

  • la rettifica della voce patrimoniale interessata dall’errore;
  • l’imputazione della correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso, e, più precisamente alla voce “E) Proventi ed oneri straordinari”. Era a tal fine richiesta la creazione di un’apposita sottovoce “componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.

Era inoltre prevista l’indicazione, nella nota integrativa, di specifiche informazioni in conformità alla disciplina dettata dalla precedente versione dell’articolo 2427, comma 1, numero 13), cod. civ., in virtù della quale dovevano essere esposti in nota integrativa la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”.

Pare evidente come questa procedura non possa più trovare applicazione oggi, in considerazione della riformulata disciplina normativa.

Il principio contabile OIC 29, nella sua nuova versione si allinea quindi alle indicazioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori rilevanti contrapposti a quelli irrilevanti.

Più precisamente, sono previste tre distinte tipologie di errori:

  • gli errori rilevanti, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
  • gli errori non rilevanti, che, al contrario, non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
  • gli errori talmente gravi da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Considerata la rilevanza giuridica della questione, questa casistica è esclusa dall’ambito di applicazione del principio contabile in commento.

Non sono ovviamente previsti dei valori numerici o delle specifiche soglie per poter collocare l’errore in una delle tre citate categorie, in quanto ad incidere sulla rilevanza dell’errore sono la dimensione e la natura dell’errore stesso, nonché le specifiche circostanze in cui si verifica l’errore.

In considerazione della richiamata distinzione, il principio contabile detta quindi le seguenti procedure da seguire:

  • la correzione degli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore (il principio contabile chiarisce che generalmente la rettifica è rilevata negli utili portati a nuovo, ma è possibile anche ricorrere ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata);
  • la correzione degli errori non rilevanti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

Il nuovo OIC 29 specifica ulteriormente che, ai fini comparativi, gli errori rilevanti devono essere corretti anche nel bilancio dell’esercizio precedente.

Più precisamente:

  • se l’errore rilevante è stato commesso nell’esercizio precedente, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
  • se, invece, l’errore rilevante è stato commesso prima dell’esercizio precedente, è necessario rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente;
  • se l’effetto dell’errore nell’esercizio precedente non può essere determinato, la società deve limitarsi a rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l’esercizio corrente.

Con riferimento, invece, alla nota integrativa, è richiesta l’indicazione di specifiche informazioni volte a segnalare la non comparabilità e l’adattamento delle voci relative all’esercizio precedente nel caso in cui siano commessi errori rilevanti.

Dovrà essere pertanto descritto l’errore, indicando l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Nel caso in cui non sia stato fattibile determinare l’effetto di competenza dei dati comparativi dell’esercizio precedente dovranno esserne indicate le motivazioni.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, pare utile concludere ricordando che gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti delle stime e con i cambiamenti dei principi contabili.

Come chiarisce infatti il principio contabile OIC 29 “un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessario per la sua corretta applicazione sono disponibili”.

Può quindi trattarsi di un errore matematico, di un errore nell’interpretazione dei fatti o di negligenza nel raccogliere le informazioni disponibili.

Il processo di stima, invece, pur dovendo essere ragionevolmente attendibile, è necessariamente soggettivo, ed i cambiamenti nei processi di stima sono il semplice risultato delle maggiori informazioni con il tempo acquisite.

I cambiamenti di stima, pertanto, rientrano nell’ordinario procedimento di formazione del bilancio di esercizio.

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