28 Agosto 2014

Obblighi Iva per gli acquisti di beni da San Marino

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento (Obblighi IVA delle cessioni di beni verso San Marino) è stata esaminata la disciplina IVA delle cessioni di beni verso operatori sammarinesi. A completamento dell’analisi del regime IVA dei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, si forniscono ora alcune indicazioni sugli adempimenti connessi agli acquisti di beni provenienti da San Marino, che – si ricorda – non fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

I Titoli II e III del D.M. 24 dicembre 1994 distinguono a seconda che le cessioni di beni verso l’Italia siano effettuate con o senza addebito dell’imposta, in fattura, da parte dell’operatore sammarinese.

Nella prima ipotesi (cessioni con addebito dell’imposta):

  • gli operatori economici sammarinesi che cedono beni ad operatori economici, ovvero ad enti non commerciali titolari di partita IVA, anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono (art. 8 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  2. indicare sulla fattura l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario in relazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere;
  3. ai fini della liquidazione e del versamento dell’IVA, presentare all’ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
  4. versare all’ufficio tributario di San Marino la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante sull’elenco riepilogativo;
  5. trasmettere al cessionario italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio tributario di San Marino appositamente perforata e timbrata dall’ufficio stesso, nonché “integrata” dall’ufficio delle Entrate di Pesaro;
  • l’ufficio tributario di San Marino deve (art. 10 del D.M. 24 dicembre 1993):

1) perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture;

2) acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonché compilare e presentare gli elenchi riepilogativi. Spetta, in particolare, allo stesso ufficio trasmettere all’Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT;

3) prendere in consegna le somme corrispondenti all’ammontare dell’IVA;

4) trasmettere all’ufficio delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento:

– tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi riepilogativi compilati dai cedenti sammarinesi;

– una distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari;

– un assegno circolare pari all’ammontare dell’IVA risultante nella distinta medesima;

5) effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta, un versamento integrativo, a favore dell’ufficio delle Entrate di Pesaro, dell’imposta pagata, qualora inferiore a quella liquidata dal medesimo ufficio;

6) consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall’ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi;

  • l’ufficio delle Entrate di Pesaro, entro i 15 giorni successivi a quello al ricevimento della suddetta documentazione, deve (art. 11 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. liquidare l’imposta dovuta;
  2. rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta;
  3. annotare gli estremi della bolletta e l’ammontare dell’imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture, nonché sui corrispondenti elenchi riepilogativi;
  4. restituire all’ufficio tributario di San Marino l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi riepilogativi, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
  5. trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo;
  6. richiedere all’ufficio tributario di San Marino l’integrazione dell’imposta versata qualora inferiore a quella liquidata;
  7. rimborsare all’ufficio tributario di San Marino eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla liquidazione, nonché l’imposta pagata relativa ad operazioni non andate a buon fine;
  • il cessionario italiano, soggetto IVA (art. 12 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. deve annotare le fatture originali nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972);
  2. può operare, ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa;
  3. non è tenuto a compilare il modello INTRA 2-bis.

Nella seconda ipotesi (cessioni senza addebito dell’imposta):

  • gli operatori economici sammarinesi che cedono beni ad operatori economici, ovvero enti non commerciali titolari di partita IVA, anche se agiscono nell’esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Itala, devono (art. 13 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  2. presentare all’ufficio tributario di San Marino le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie;
  3. trasmettere al cessionario italiano un esemplare della fattura restituito dall’ufficio tributario di San Marino;
  • l’ufficio tributario di San Marino appone sulle fatture ricevute il timbro a secco circolare e restituisce al cedente sammarinese due esemplari delle fatture (art. 15 del D.M. 24 dicembre 1993);
  • il cessionario italiano, soggetto IVA, deve (art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993):
  1. applicare l’imposta a norma dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, indicandone l’ammontare sull’originale della fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
  2. annotare la fattura integrata nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, di cui – rispettivamente – agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;
  3. comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti in esame utilizzando il modello di comunicazione polivalente, nel qual caso la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013).