28 Agosto 2015

Nuovo waiver svizzero alternativo al fac-simile italiano

di Alessandro Bonuzzi
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Disponibile un
waiver alternativo per i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in
Svizzera. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito internet.

Si ricorda che il waiver è l’autorizzazione rilasciata dai contribuenti che intendono avvalersi alla procedura di voluntary disclosure – continuando a mantenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See – agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia di tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura.

La presentazione del modello in questione garantisce un vantaggio in termini di riduzione della sanzioni – pari alla metà del minimo edittale – per le violazioni degli obblighi dichiarativi previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale (ex art.4 D.L. n.167/1990), anche qualora non si trasferiscano le attività oggetto di collaborazione in un Paese che assicura lo scambio automatico di informazioni.

Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard OCSE entro lo scorso 2 marzo.

Il nuovo waiver svizzero può essere utilizzato in alternativa al fac-simile ufficiale dell’Agenzia e risponde, sia alle esigenze del Fisco italiano, sia a quelle della banche elvetiche, essendo frutto di una collaborazione tra le due parti al fine di addivenire a soluzioni condivise.

In tal senso, il modello proposto, riportando maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria, è stato uniformato al modello italiano. Altre novità si ritrovano nelle relative istruzioni in cui, con riferimento alle cassette di sicurezza, è precisato che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse; inoltre, in caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia per la conseguente irrogazione delle sanzioni senza riduzioni e l’applicazione del raddoppio dei termini.

In pratica, quindi, i contribuenti che intendono avvalersi della voluntary disclosure, continuando a detenere le proprie attività finanziarie in Svizzera, possono, in luogo del modello ufficiale, adottare il waiver svizzero per autorizzare la banca svizzera a inviare all’Agenzia tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura; ci si riferisce in particolare alla documentazione contrattuale ed ai rendiconti contabili ufficiali prodotti dai sistemi della banca svizzera riferibili alla relazione bancaria o alle relazioni bancarie oggetto di procedura.

A riguardo nelle istruzioni viene precisato che le stesse “si applicano all’attuazione, in Svizzera, di una misura per la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali da parte di Contribuenti italiani che hanno conti/depositi gestiti presso una Banca svizzera. Non rientrano nelle Istruzioni le succursali e le affiliate estere di Banche svizzere”.

Da ultimo si informa che il nuovo waiver svizzero, come peraltro il waiver ufficiale, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella specifica sezione dedicata alla voluntary disclosure.