9 Luglio 2016

Nuovi incentivi per le rinnovabili

di Luigi Scappini
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Nuova linfa alle rinnovabili. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 il decreto 23 giugno 2016 con cui sono stabiliti, limitatamente al solo 2016, gli incentivi disponibili per le energie rinnovabili, a esclusione del fotovoltaico; quindi, sono interessati rispettivamente gli impianti eolici, idrici, geotermici, a biomassa e biogas e i solari termodinamici.

Attenzione però che, nonostante i fondi stanziati ammontino a 435 milioni di euro, si ricorda come le agevolazioni verranno stoppate al raggiungimento complessivo di 5,8 miliardi di euro complessivi e, al 31 maggio, il contatore del Gse era a 5,553 miliardi.

Se da un lato, gli incentivi previsti si attestano su valori più bassi rispetto a quelli previsti dal precedente D.M. 6 luglio 2012, sicuramente positiva è la previsione per cui, in ragione proprio dell’approssimarsi del tetto massimo complessivo di erogazione, il contatore del Gse scatterà solamente quando l’impianto entrerà in funzione e non come previsto precedentemente al momento della domanda.

In attesa della pubblicazione, nel termine del prossimo 15 luglio, da parte del Gse delle procedure operative, si ricorda come la Legge di Stabilità per il 2016 sia intervenuta per delineare quella che dovrebbe essere la versione definitiva della tassazione per quanto concerne la produzione di energia verde da parte degli imprenditori agricoli.

Tuttavia, bisogna evidenziare come non tutte le fonti di energia rinnovabile prodotta dall’imprenditore agricolo soggiacciano a un regime fiscale di favore, in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, L. 266/2005, la Finanziaria per il 2006, solamente le attività di “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali … e fotovoltaiche … nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli” rappresentano attività connesse a quelle agricole.

La “selezione” operata dal Legislatore potrebbe destare qualche perplessità, atteso che sono state escluse eolico e idrico che, nella storicità dell’agricoltura, sono le uniche forme di energia rinnovabile da sempre utilizzate e sfruttate da parte dell’imprenditore agricolo.

Ma senza soffermarci su inutili diatribe, per la parte che qui interessa, i nuovi incentivi potranno interessare, da un lato, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, cioè le “biomasse”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e dalla silvicoltura (a titolo di esempio, le biomasse legnose sono quelle che si ottengono dalla legna da ardere, il cippato di origine agroforestale o il pellet derivante dalla segatura del legno) e, dall’altro, la produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali. In questo caso ci riferiamo al biogas.

Nel momento in cui caliamo l’analisi da un punto di vista squisitamente impositivo, evidente è il diverso trattamento riservato dal Legislatore con l’articolo 1, comma 910, L. 208/2015, fermo restando che in entrambi i casi, trattandosi di attività connesse, il punto di partenza sarà sempre il rispetto del requisito soggettivo (esercitare già un’attività agricola per definizione) e della prevalenza (utilizzare nell’attività connessa prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività principale).

In particolare, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse, la tassazione prevede una franchigia, che comporta una tassazione catastale inglobata nel reddito agrario dichiarato dall’imprenditore agricolo a prescindere dalla verifica o meno della prevalenza, che si ritiene comunque rispettata; infatti, sino a 2.400.000 kWh annui costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. L’eccedenza, a prescindere dal rispetto o meno della prevalenza, concorrerà a formare il reddito in via forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Al contrario, per la produzione di biogas, al rispetto della prevalenza, l’intero reddito prodotto viene assorbito dal reddito agrario dichiarato.