6 Aprile 2017

Nuove opportunità per gli under 40 ma bisogna affrettarsi

di Luigi Scappini
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale V, n. 36 del 27 marzo 2017 dell’avviso di bando di ISMEA, parte ufficialmente la caccia alla nuova tranche di agevolazioni previste per l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli in agricoltura e gli importi sono di tutto rispetto, essendo previsti rispettivamente 3 lotti, suddivisi per area geografica di interesse, per un ammontare complessivo di 65 milioni di euro.

Tempi stretti per l’accesso, infatti, la domanda deve essere presentata entro le 12:00 del 12 maggio 2017.

L’articolo 4 del bando, approvato con determina n. 222 del 22 marzo 2017, individua i requisiti soggettivi richiesti, mentre il successivo articolo 5 le cause di esclusione.

In particolare, possono accedere al bando i giovani cittadini comunitari che alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, siano residenti in Italia, abbiano compiuto 18 anni ma non ancora 40.

Inoltre, gli interessati devono essere in possesso di adeguate conoscenze che, sulla falsariga di quanto previsto per gli Iap, sono individuate alternativamente nelle seguenti:

  • laurea universitaria a indirizzo agrario;
  • diploma di scuola media superiore in campo agrario;
  • esperienza lavorativa postscolastica, di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
  • attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Tale ultimo requisito se non già posseduto alla data di presentazione della domanda può essere conseguito nel termine ultimo di 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

In caso di ammissione al contributo, nel termine di 3 mesi dalla determina, per stipulare l’atto di concessione, è necessario, a pena di decadenza, che:

  • in caso di impresa individuale, la stessa deve avere una propria partita Iva, essere iscritta al Registro delle imprese e alla previdenza agricola;
  • in caso di società agricola, il richiedente deve essere iscritto alla previdenza agricola, assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società. Si ricorda come in questa seconda ipotesi, al momento della presentazione della domanda è necessario che la stessa sia una società agricola ex D.Lgs. 99/2004 non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale e che la compagine sociale esprima una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti, sia amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti. Inoltre, deve essere esercitata sulla stessa pieno potere decisionale per almeno 5 anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni. Lo statuto della società deve contenere una clausola impeditiva del venir meno, per tutta la vigenza dell’operazione fondiaria, dei requisiti soggettivi di accesso richiesti.

Sono escluse dalla partecipazione al bando le domande relative, tra le altre, ai soggetti:

  • che risultano già insediati;
  • che intendono insediarsi in imprese in difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari;
  • che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
  • che svolgono attività agromeccanica;
  • beneficiari di un premio di primo insediamento a prescindere dall’effettiva percezione;
  • che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

Sempre l’articolo 5, individua alcune cause di esclusione di natura prettamente oggettiva, tra le quali, ad esempio:

  • operazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado;
  • operazioni aventi a oggetto aziende agricole i cui terreni sono stati già oggetto di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA nell’ultimo quinquennio;
  • operazioni su aziende agricole con terreni oggetto di pignoramento, atti di sequestro, ipoteche giudiziali, gravati da usi civici o proprietà collettive, che non presentano destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici e i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente nonché nel caso in cui sia in essere un contratto di locazione o comodato di durata almeno quinquennale (in questo caso fa fede il fascicolo aziendale).

Oltre a queste fattispecie esentative, sempre l’articolo 5 ne introduce ulteriori direttamente legate al complesso aziendale quali il caso per cui i terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria o per cui i terreni evidenzino un’elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione.

L’agevolazione in esame riguarda le operazioni di acquisto che vengono effettuate a cancello aperto ovvero senza tener conto delle scorte vive e morte. Le stesse seguono lo schema della vendita con patto di riservato dominio e, in linea generale, devono avere a oggetto operazioni ricomprese tra un minimo di 250.000 euro e un massimo di 2.000.000 di euro.

Sono comunque ammesse operazioni di importo inferiore o superiore ai limiti sopra individuati.

Nel primo caso, fermo restando un valore minimo pari a 100.000 euro, l’operazione deve essere riconducibile a un contesto di arrotondamento fondiario.

Nel secondo caso, l’operazione avviene con concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro e iscrizione di ipoteca di primo grado a favore di Ismea per un valore pari al 120% del mutuo.

Dottryna